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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8509/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consiglio Notarile impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva confermato la decisione della Commissione Regionale di non sospendere il notaio Andrea Mosca. Il Consiglio sosteneva che Mosca, in sede di audizione e con successiva denuncia per falso in atto pubblico sul verbale di audizione, aveva leso il decoro, l'onore e il prestigio della categoria (violazione art.147 l. notarile), chiedendo la sospensione di sei mesi. In Cassazione il Consiglio ha dedotto: 1) motivazione apparente della Corte d'Appello (violazione artt.111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.); 2) travisamento delle dichiarazioni rese dal notaio e falsa valutazione ai fini disciplinari (violazione art.115 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata al 'minimo costituzionale' e non affetta da vizio di motivazione apparente: la Corte d'appello aveva valutato correttamente i contenuti del verbale, i profili della denuncia di falso e le ragioni per ritenere la denuncia non manifestamente infondata (anche alla luce del rinvio a giudizio di alcuni consiglieri). Quanto al presunto travisamento, la Suprema Corte l'ha dichiarato inammissibile perché il ricorrente chiedeva in Cassazione un riesame di merito sulla continenza delle espressioni usate, valutazione riservata al giudice di merito o da impugnare con gli strumenti processuali idonei. Decisione finale: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di giudizio (liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge); notazione ai sensi dell'art.13 co.1-quater d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 147 legge notarile

    Norma richiamata come fattispecie disciplinare: il Consiglio riteneva che le accuse di Mosca integrassero violazione dell'art.147 (lesione del decoro/professionalità). La Corte ha escluso che la denuncia di falso e le espressioni usate fossero di per sé integrative del vizio disciplinare, quando non manifestamente infondate o offensive.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ricorda il principio costituzionale della motivazione e applica la giurisprudenza di legittimità che riduce il sindacato di motivazione al 'minimo costituzionale'.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la pronuncia di merito avesse motivazione sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme procedurali in tema di motivazione e impugnabilità; non ha mutato l'esito favorevole al resistente.

  • art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. (riformulato)

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può censurare solo vizi estremi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità).

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare il travisamento delle prove; la Corte ha qualificato la doglianza come richiesta di riesame di merito inammissibile in Cassazione.

  • art. 395, n.4 c.p.c.

    Norma richiamata indirettamente nella motivazione sul rimedio per errore di fatto (revocazione) in caso di travisamento che ricada nella sfera del fatto probatorio oggettivo.

  • art. 13, co.1-quater d.P.R. 115/2002

    Citata in relazione all'obbligo del versamento da parte del ricorrente a titolo di contributo per spese processuali/diritti in caso di rigetto.

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. sentenza n.8053/2014, n.5792/2024)

    Richiamate per i principi sui limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione e sulla distinzione tra travisamento del fatto probatorio (rimedi: revocazione) e valutazione di merito.

Massime di principio

  • La presentazione di una denuncia penale (es. per falso in atto pubblico) collegata a un procedimento disciplinare non costituisce automaticamente illecito disciplinare: va valutata la fondatezza e il contesto; se non manifestamente infondata e strumentale, può rientrare nel diritto di difesa.
  • Per contestare la motivazione di una decisione in Cassazione occorre dimostrare vizi gravi e formali (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità). Il semplice vizio di sufficienza della motivazione non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Il travisamento del contenuto della prova ha rimedi specifici: se si tratta di errore di fatto documentabile, il rimedio è la revocazione (art.395 c.p.c.), mentre il ricorso per cassazione non è lo strumento adatto per ottenere un diverso apprezzamento di merito sulle dichiarazioni e sui 'toni' usati.
  • Nelle contestazioni disciplinari legate a dichiarazioni e denunce, rileva il bilanciamento tra la libertà di difesa e la tutela del decoro professionale: rilevano la gravità e la gratuità dell'espressione, la sua finalità probatoria e l'eventuale manifestata infondatezza o malizia.
  • Chi impugna deve documentare in modo puntuale la carenza motivazionale o l'errore di fatto: doglianze generiche che mirano a un riesame di merito saranno dichiarate inammissibili o infondate.

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