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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31965/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2003, concernente un fabbricato sito in Arezzo e censito al catasto con destinazione ad asilo-nido, scuola materna e attività istituzionali. In origine la contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello, con esclusione dell'esenzione prevista per gli enti non lucrativi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, sul rilievo che mancasse l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario. Avverso tale sentenza la fondazione ha proposto ricorso per cassazione. In sede di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 5 della L. n. 130/2022, deducendo di aver presentato tempestiva domanda e di aver integralmente pagato quanto dovuto. La Corte ha verificato che non era stato notificato il diniego entro il termine previsto e che, quindi, ricorrevano i presupposti per l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per effetto della definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell'art. 5, commi 12 e 13, della L. n. 130/2022. Ha precisato che, in assenza di diniego tempestivo da parte dell'ente impositore, la domanda di definizione perfezionata con il pagamento integra causa di estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, in base alla previsione speciale dell'art. 5, comma 5, della stessa legge. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, ritenendo che esso non operi nei casi di estinzione conseguente a definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, seguita dall'integrale pagamento di quanto dovuto, estingue il giudizio se non interviene nei termini il diniego dell'ente impositore.
  • Il diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il termine previsto dalla legge; in mancanza, il giudice deve prendere atto del perfezionamento della procedura e dichiarare l'estinzione del processo.
  • Nelle definizioni agevolate delle liti fiscali, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale, che prevale sulla regolazione ordinaria delle spese di lite.
  • La misura del doppio contributo unificato, avendo natura sostanzialmente sanzionatoria, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non si estende alla estinzione del giudizio per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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