Cassazione Civile, Ordinanza n. 31965/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2003, concernente un fabbricato sito in Arezzo e censito al catasto con destinazione ad asilo-nido, scuola materna e attività istituzionali. In origine la contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello, con esclusione dell'esenzione prevista per gli enti non lucrativi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, sul rilievo che mancasse l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario. Avverso tale sentenza la fondazione ha proposto ricorso per cassazione. In sede di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 5 della L. n. 130/2022, deducendo di aver presentato tempestiva domanda e di aver integralmente pagato quanto dovuto. La Corte ha verificato che non era stato notificato il diniego entro il termine previsto e che, quindi, ricorrevano i presupposti per l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per effetto della definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell'art. 5, commi 12 e 13, della L. n. 130/2022. Ha precisato che, in assenza di diniego tempestivo da parte dell'ente impositore, la domanda di definizione perfezionata con il pagamento integra causa di estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, in base alla previsione speciale dell'art. 5, comma 5, della stessa legge. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, ritenendo che esso non operi nei casi di estinzione conseguente a definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato come base dell'esenzione ICI per gli enti non lucrativi, esclusa in appello per difetto di utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario
art. 5, commi 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 15, L. 31 agosto 2022, n. 130
la presentazione della domanda e l'integrale pagamento, in assenza di diniego tempestivo dell'ente impositore, determinano l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate; la disciplina consente agli enti impositori di adottare un regolamento per la definizione agevolata
richiamato per la memoria depositata in vista della camera di consiglio non partecipata
art. 5, comma 5, L. 31 agosto 2022, n. 130
prevede che le spese giudiziali restino a carico di chi le ha anticipate
art. 5, comma 11, L. 31 agosto 2022, n. 130
consente la notifica del diniego della definizione agevolata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
art. 5, comma 12, L. 31 agosto 2022, n. 130
fondamento della dichiarazione di estinzione del procedimento in presenza dei presupposti per la definizione agevolata
art. 5, comma 13, L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato insieme al comma 12 quale base dell'estinzione del giudizio
art. 5, comma 15, L. 31 agosto 2022, n. 130
riconosce agli enti impositori la possibilità di adottare un regolamento per la definizione agevolata delle controversie
doppio contributo unificato
escluso perché misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non estensibile analogicamente alla definizione agevolata
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, seguita dall'integrale pagamento di quanto dovuto, estingue il giudizio se non interviene nei termini il diniego dell'ente impositore.
- Il diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il termine previsto dalla legge; in mancanza, il giudice deve prendere atto del perfezionamento della procedura e dichiarare l'estinzione del processo.
- Nelle definizioni agevolate delle liti fiscali, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale, che prevale sulla regolazione ordinaria delle spese di lite.
- La misura del doppio contributo unificato, avendo natura sostanzialmente sanzionatoria, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non si estende alla estinzione del giudizio per definizione agevolata.
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