Cassazione Civile, Ordinanza n. 40115/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva intimato alla società debitrice il pagamento di compensi professionali per prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte da un avvocato. La società proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che tutte le prestazioni derivassero da un unico rapporto professionale complessivo, che regolava anche tempi, modalità di fatturazione e tariffe, e che il professionista avesse illegittimamente frazionato il credito richiedendo più decreti ingiuntivi. La Corte d'appello respingeva l'opposizione ritenendo non provata l'unicità dell'accordo, accertata l'esecuzione delle prestazioni sulla base della documentazione prodotta dal professionista e non fondate le contestazioni sulla congruità di alcune parcelle. In cassazione il ricorrente deduceva: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere la Corte valorizzato elementi probatori che dimostrerebbero l'unico contratto; nullità della sentenza per motivazione insufficiente o contraddittoria ex art. 132 n. 4 c.p.c.; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per abuso dello strumento processuale e frazionamento del credito; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto provate le prestazioni senza corretta applicazione dell'onere probatorio, oltre a censure sulla produzione documentale in fotocopia e sulla mancata valutazione di alcuni atti relativi a una parcella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione dell'unicità o pluralità degli incarichi professionali era stata esaminata dal giudice di merito e le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in cassazione. Ha respinto il secondo motivo affermando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e raggiungeva il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., mentre il vizio di insufficienza motivazionale non è più deducibile ai sensi del vigente art. 360 n. 5 c.p.c. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, dipendente dalla premessa fattuale dell'unicità del contratto, non accolta. Ha respinto il quarto motivo osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'onere della prova, valorizzando la documentazione prodotta dal professionista; la dedotta circostanza che si trattasse di fotocopie era nuova e comunque irrilevante ai sensi dell'art. 2712 c.c. in mancanza di specifico disconoscimento. Quanto alla parcella non scrutinata per mancanza del fascicolo monitorio, ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, fondata sull'onere dell'appellante di produrre i documenti di cui intendeva avvalersi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, secondo la formula finale, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame riguarda solo fatti decisivi realmente trascurati; non consente di sindacare la valutazione delle prove né di ottenere una nuova ricostruzione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza ricorre solo se manca del tutto la motivazione o se questa è meramente apparente, cioè non consente di percepire la ratio decidendi.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità, tale da rendere percepibile il fondamento della decisione.
Invocato in relazione al divieto di abuso del credito e ai doveri di correttezza nell'esercizio delle posizioni creditorie.
Invocato in relazione al dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto e al divieto di frazionamento abusivo del credito.
L'onere della prova resta a carico di chi deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa; la Corte ha escluso che vi sia stata inversione dell'onere probatorio.
Le riproduzioni meccaniche hanno efficacia probatoria piena se non ne sia specificamente disconosciuta la conformità all'originale.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di omesso esame o di motivazione insufficiente, quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione controversa.
- La motivazione è solo quando manca in modo assoluto o è meramente apparente; è sufficiente, invece, una motivazione che consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
- Il divieto di frazionamento abusivo del credito presuppone che la pretesa derivi da un unico rapporto obbligatorio complessivo; se tale unicità non è provata, non può dirsi abusivo il ricorso a domande o procedimenti separati.
- Chi agisce per il pagamento di compensi professionali deve provare l'esistenza e l'esecuzione dell'attività svolta; tuttavia la prova può essere desunta dalla documentazione prodotta e le riproduzioni documentali conservano efficacia probatoria se non specificamente disconosciute.
- Le censure che non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inidonee a fondare cassazione, anche se prospettano errori nella ricostruzione fattuale o nella gestione del fascicolo di merito.
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