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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4048/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello con tre motivi: (1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. era stata riferita al solo atto istitutivo del trust (non revocabile) e non all'atto dispositivo; (2) violazione dell'art. 2901 c.c., deducendo che l'atto istitutivo del trust non fosse soggetto a revocatoria perché privo di natura dispositiva e di pregiudizialità per il credito; i ricorrenti hanno poi censurato la presunta errata interpretazione della giurisprudenza (Cass. n. 10498/2019); (3) violazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando l'errata condanna alle spese nonostante una soccombenza reciproca (domanda principale rigettata e domanda subordinata accolta), per cui chiedevano la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che la domanda andava interpretata nel suo contenuto sostanziale e che l'atto del 23.2.2009 era contestualmente costitutivo e dispositivo (il disponente trasferiva al trustee i diritti sui beni elencati), per cui l'azione revocatoria era stata proposata correttamente nei confronti dell'atto contestuale. Ha altresì confermato che l'actio pauliana è applicabile all'atto istitutivo/dispositivo del trust se da esso deriva la sottrazione patrimoniale al creditore e che sono sussistenti i presupposti dell'actio pauliana (eventus damni e scientia damni) in capo al fideiussore; non è richiesta la consapevolezza del trustee o della beneficiaria in caso di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca è facoltativa e il giudice di merito non è censurabile per non averla disposta. Conseguentemente il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di lite (compenso liquidato in euro 9.000,00 più oneri e accessori), con applicazione dell'art. 13, co. 1-quater DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma fondante l'actio pauliana: applicata ai trasferimenti effettuati nell'ambito di un trust quando l'atto dispositiv o (anche se contenuto in atto istitutivo contestuale) sottrae beni alla garanzia del creditore; l'inefficacia dell'atto istitutivo comporta anche l'inefficacia dell'atto dispositivo.

  • art. 99 c.p.c.

    Riferito al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: la Corte ha richiamato che la domanda va interpretata nel suo contenuto sostanziale, superando una lettura meramente letterale dell'indicazione 'istituzione' del trust.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto rispettato tale principio perché il petitum era la declaratoria di inefficacia del trasferimento dei beni indicati.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza): la Corte le ha esaminate e dichiarato infondati i motivi fondati su queste censure.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite e compensazione: la Corte ha ricordato che la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca è una facoltà del giudice ('può') e la mancata applicazione non costituisce automatica violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per l'applicazione di ulteriori somme a carico dei ricorrenti in relazione al processo in Cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale va interpretata nel suo contenuto sostanziale: se l'atto istitutivo e quello dispositivo del trust sono contestuali o compresi nello stesso documento, la revocatoria può essere diretta all'atto nel suo complesso e non è preclusa per un mero riferimento letterale all'"istituzione".
  • L'actio pauliana può essere esercitata anche con riguardo ad atti relativi al trust: l'inefficacia dell'atto istitutivo che incorpora la disposizione dispositiva comporta l'inefficacia dell'effettivo trasferimento dei beni.
  • Per configurare l'actio pauliana sono necessari l'eventus damni e la scientia damni; la conoscenza del trustee o della beneficiaria non è richiesta quando si tratta di un atto a titolo gratuito posto in essere dopo il sorgere del credito.
  • La giurisprudenza di legittimità riconosce che non sempre è possibile separare rigidamente atto istitutivo e atto dispositivo: l'analisi sostanziale del negozio è determinante per valutare la revocabilità.
  • In caso di soccombenza reciproca la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice; l'omessa compensazione non costituisce di per sé motivo di annullamento per violazione dell'art. 92 c.p.c.

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