Cassazione Penale, Ordinanza n. 15333/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato tributario in materia di IVA, aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale. Il primo motivo deduceva violazione di legge per asserita estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che, almeno per le condotte fino al dicembre 2014, il termine fosse già decorso. Gli ulteriori motivi censuravano la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate in ragione della non gravità del fatto, delle modalità dell'azione e delle condizioni soggettive e oggettive del reo, nonché la ritenuta sussistenza della recidiva, contestata sia in punto di configurabilità sia quanto alla sua rilevanza nel bilanciamento con le altre circostanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, osservando che, anche retrodatando il primo episodio al 1 settembre 2014, il termine più vicino di prescrizione sarebbe scaduto il 3 maggio 2026, tenuto conto dell'aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale, dell'ulteriore aumento per gli effetti interruttivi e delle sospensioni del termine per 150 giorni complessivi (rinvio per emergenza Covid del 7 maggio 2020 e rinvio per astensione dei difensori dal 12 ottobre 2020 all'11 marzo 2021). Ha poi ritenuto inammissibili le censure su attenuanti generiche e recidiva perché la Corte di appello aveva già fornito motivazione adeguata: per le attenuanti, valorizzando modalità dell'azione, gravità del vulnus al bene giuridico, intensità del dolo e personalità dell'imputato; per la recidiva, evidenziando indicatori di particolare pericolosità e nuova scelta delinquenziale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, escludendo però la rifusione delle spese della parte civile, perché quest'ultima non aveva titolo per partecipare all'udienza di legittimità sulle specifiche doglianze proposte.
Norme richiamate
È la disposizione incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la decisione non ne precisa il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione e la conferma della responsabilità.
Il termine ordinario di prescrizione va calcolato tenendo conto dell'aumento connesso alla recidiva reiterata e infraquinquennale, nella misura indicata dalla Corte.
Per effetto degli atti interruttivi il termine ordinario di prescrizione viene ulteriormente aumentato; la Corte applica il relativo meccanismo per escludere l'estinzione del reato.
La Corte richiama la disciplina della partecipazione della parte civile all'udienza camerale di legittimità, escludendone nel caso concreto il titolo a partecipare sulle doglianze dedotte.
È richiamato implicitamente nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, quando il reato sia aggravato da recidiva reiterata e infraquinquennale, il termine va determinato applicando l'aumento previsto dalla legge sia al massimo edittale rilevante per il termine ordinario sia agli effetti degli atti interruttivi, oltre a considerare le sospensioni del corso della prescrizione.
- La censura di prescrizione è manifestamente infondata se, anche assumendo la data più favorevole all'imputato per la consumazione del reato, il termine finale di estinzione non risulta ancora decorso alla data della decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi, quali modalità della condotta, gravità del danno arrecato, intensità del dolo e personalità dell'imputato; non è necessario confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
- La recidiva può essere confermata se la motivazione di merito esplicita indici di particolare pericolosità e una nuova scelta delinquenziale, risultando così immune da censure di legittimità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende; la condanna alle spese della parte civile non segue se questa non aveva titolo per partecipare all'udienza di cassazione sulle specifiche doglianze dedotte.
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