Cassazione Penale, Sentenza n. 42222/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 12/01/2023. Saporito denunciava: 1) omissione della rinnovazione dell'esame del teste Patrizio Manzione; 2) insufficiente motivazione sugli elementi costitutivi dei reati a lui ascritti. Pallucci contestava la motivazione sostenendo di essere amministratore di diritto ma estraneo alla gestione, essendo Saporito l'amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che la mancata rinnovazione della testimonianza non fosse rilevante perché il teste non era inserito nella lista e non indispensabile alla decisione, e i ricorrenti non hanno spiegato l'utilità probatoria. Sulle questioni di merito la Cassazione ha confermato la ricostruzione dei fatti operata in grado di merito: documenti contabili mancanti o distrutti, ricostruzione dell'attività tramite contabilità di terzi, occultamento di fatture e documenti per realizzare evasione. Tale condotta è stata ritenuta ascrivibile sia all'amministratore di fatto (Saporito) sia all'amministratore di diritto (Pallucci), essendovi elementi di condivisione delle scelte gestionali e di omissione di vigilanza. Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 74 del 2000
Gli artt. citati sono stati richiamati quale quadro normativo dei reati tributari contestati; in particolare l'istruttoria ha ritenuto che la mancata produzione/occultamento di documenti e l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti integrino il reato previsto dall'art. 10, con momento consumativo valutato alla chiusura della verifica ispettiva
Articolo richiamato per configurare il concorso di persone nel reato: Saporito è stato ritenuto concorrente nei reati per la condivisione delle scelte gestionali nonostante avesse una procura a firmare
Norma applicata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata per valutare la sussistenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere motivo per escludere il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-011
Richiamata per individuare il momento consumativo del reato tributario nella chiusura della verifica ispettiva
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-01
Richiamata per il principio secondo cui l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile per omessa vigilanza
Massime di principio
- La mancata rinnovazione di una prova testimoniale in appello è inammissibile come motivo di cassazione se il teste non risulta inserito nella lista testi o non indispensabile e il ricorrente non dimostra specificamente l'utilità probatoria
- Le doglianze sulla insufficiente motivazione devono indicare in modo preciso e circostanziato le incongruenze o lacune decisionali; censure generiche sono dichiarate inammissibili
- L'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile per reati tributari per omessa vigilanza quando emergono elementi di condivisione delle scelte gestionali o di partecipazione pratica all'attività illecita
- La distruzione, la mancata consegna o l'assenza di documenti contabili non esclude la responsabilità se l'attività può essere ricostruita con altre fonti e consente di ritenere l'occultamento finalizzato all'evasione
- In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a somme in favore della Cassa delle Ammende salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto in colpa
- Per contestare in cassazione la fondatezza di accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito è necessario indicare in che modo la motivazione sia contraddittoria o illogica rispetto alle prove acquisite
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