Cassazione Civile, Ordinanza n. 39534/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadini)
La controversia
I ricorrenti avevano agito contro lo Stato chiedendo il risarcimento del danno asseritamente patito per effetto della legge elettorale n. 270 del 2005, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 2014. Sostenevano che, nonostante la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, permaneva un interesse ad agire e un diritto al risarcimento per la lesione del diritto di voto verificatasi nel periodo di vigenza della legge, anche alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali e della disciplina sulla responsabilità dello Stato-legislatore. Deducevano inoltre l'omessa pronuncia o motivazione sulla domanda fondata sulla violazione del diritto dell'Unione e contestavano la regolazione delle spese di lite, in particolare la mancata compensazione, la liquidazione secondo parametri forensi, la maggiorazione per il numero delle parti e la condanna solidale, nonché l'addebito delle spese generali in favore dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e ha accolto solo in parte il quinto motivo, limitatamente alla liquidazione delle spese generali riconosciute alla difesa erariale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata solo su questo capo, decidendo nel merito l'eliminazione delle spese generali dalla liquidazione a carico dei ricorrenti, mentre per il resto ha confermato la decisione della Corte d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è stato ritenuto insussistente o comunque non decisivo nella formulazione accolta dal giudice di merito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro un passaggio motivazionale ad abundantiam.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta non decisiva perché la sentenza di merito conteneva comunque una ragione autonoma di rigetto fondata sulla mancata prova del danno.
Invocato dai ricorrenti per sostenere una responsabilità risarcitoria, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie esaminata.
La Corte ribadisce che non è configurabile una responsabilità risarcitoria dello Stato per il solo fatto di avere emanato una legge poi dichiarata incostituzionale; il danno non è in re ipsa e va comunque allegato e provato.
Il giudice di merito ha considerato la rimozione della norma incostituzionale come forma di reintegrazione specifica, non sostituibile automaticamente con un risarcimento per equivalente.
Richiamato nei motivi sulle carenze motivazionali, ma la censura è stata superata dalla presenza di una ratio autonoma e dalla regola dell'inammissibilità per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
art. 2 TUE
Invocato come parametro sovranazionale, ma non è stata ravvisata una specifica attribuzione diretta di un diritto soggettivo al risarcimento nella fattispecie dedotta.
art. 6 TUE
Richiamato dai ricorrenti come fondamento del preteso diritto europeo leso.
art. 10 TFUE
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non vi riconduce, nel caso concreto, un automatismo risarcitorio.
art. 3 CEDU
Richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, senza che ciò conducesse al riconoscimento del danno invocato.
Fondamento della liquidazione delle spese secondo soccombenza.
Richiamato sul tema della compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza esiti diversi da quelli accolti dalla Corte.
La Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulle spese e sulla violazione di legge.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non ricostruiva adeguatamente i fatti costitutivi della pretesa, in particolare le elezioni nelle quali sarebbe avvenuta la lesione.
La Corte ha cassato solo il capo relativo alle spese generali e ha deciso direttamente nel merito eliminandole dalla liquidazione.
È stato ritenuto applicabile ai criteri di liquidazione delle spese anche quando vittoriosa sia la pubblica amministrazione.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
La maggiorazione è stata ritenuta legittimamente applicata in considerazione del numero delle parti e della causa di valore indeterminabile.
art. 4, comma 43, L. n. 183 del 2011
Richiamato dai ricorrenti per sostenere una qualificazione normativa della responsabilità da mancato recepimento delle direttive, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Richiamato per confermare che, fuori dalle ipotesi particolari previste, alla liquidazione delle spese a favore delle amministrazioni si applicano le regole generali.
Massime di principio
- La responsabilità risarcitoria dello Stato per l'emanazione di una legge poi dichiarata incostituzionale non è configurabile automaticamente: la funzione legislativa resta espressione di un potere politico non sindacabile nel merito e la mera illegittimità costituzionale della norma non basta a integrare un illecito risarcibile.
- Il pregiudizio dedotto contro lo Stato-legislatore non può considerarsi danno in re ipsa: anche quando si invochi una violazione costituzionale o eurounitaria, il danneggiato deve allegare e provare concretamente il danno e il nesso causale.
- La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma può costituire forma di reintegrazione specifica dell'interesse leso, ma non genera di per sé un diritto al risarcimento per equivalente.
- In presenza di una decisione sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque non può portare alla cassazione se non attinge tutte le rationes idonee da sole a sorreggere il decisum.
- La compensazione delle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione autonoma.
- I parametri del d.m. n. 55 del 2014 si applicano anche alla liquidazione delle spese in favore della pubblica amministrazione, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge; la maggiorazione per pluralità di parti può essere riconosciuta se il caso lo giustifica.
- Le spese generali non possono essere riconosciute quando la difesa della pubblica amministrazione sia svolta dall'Avvocatura dello Stato secondo il regime processuale applicabile, dovendo il relativo capo essere espunto dalla liquidazione.
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