Ordinanza n. 634/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso da stagionale a lavoro subordinato Codice Pratica P-CE/L/N/-OMISSIS-emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta il 22/01/2026 e notificato in pari data, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La censura principale riguarda la qualificazione come perentorio del termine per presentare l'istanza di conversione: secondo il ricorrente, il termine avrebbe natura ordinatoria e il ritardo, non eccessivamente grave, non potrebbe determinare automaticamente il rigetto ove sussistano i requisiti sostanziali per il soggiorno, tra cui la disponibilità di un'offerta di lavoro e un effettivo percorso di integrazione. È stata inoltre contestata l'applicazione di un termine di tolleranza di sessanta giorni ricavato da una circolare ministeriale, ritenuta inidonea a introdurre una decadenza non prevista dalla legge. Il ricorrente ha dedotto anche l'omessa valutazione complessiva della propria posizione, degli elementi sopravvenuti e del percorso di integrazione sociale e lavorativa, documentato mediante contratti di lavoro, in violazione dell'art. 5, comma 5, del testo unico sull'immigrazione.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la tesi sulla natura ordinatoria del termine per la conversione trova sostegno in un consolidato orientamento giurisprudenziale, orientato a valorizzare i requisiti sostanziali per il soggiorno rispetto al mero ritardo nella presentazione dell'istanza. Ha giudicato non decisive le difese dell'Amministrazione fondate sul termine di tolleranza di sessanta giorni previsto da una circolare, osservando che un atto circolare non può introdurre una decadenza non espressamente stabilita da una fonte primaria. Ha inoltre ravvisato una possibile omissione, nel diniego, della valutazione complessiva richiesta dall'art. 5, comma 5, del testo unico sull'immigrazione, anche alla luce dei contratti di lavoro prodotti. Il periculum è stato individuato nell'immediata interruzione del rapporto di lavoro, nella compromissione del percorso di integrazione e nel rischio di soggiorno irregolare, con pregiudizio difficilmente reversibile. Nel bilanciamento, l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del lavoro e alla stabilità della propria posizione è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse pubblico all'immediata esecuzione del diniego, non essendo emerse controindicazioni di ordine pubblico. La domanda cautelare è stata accolta, con fissazione dell'udienza pubblica per il 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base dei relativi presupposti il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone una valutazione complessiva della posizione dello straniero, considerando gli elementi sopravvenuti e il percorso di integrazione sociale e lavorativa; il TAR ha rilevato, in via sommaria, la possibile omissione di tale valutazione nel diniego.
Il termine per la presentazione dell'istanza di conversione non può essere considerato decadenziale sulla sola base di una circolare ministeriale, in assenza di un'espressa previsione legislativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- In sede cautelare, il termine per la presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato può essere considerato ordinatorio, e non decadenziale, quando la disciplina primaria non preveda espressamente una decadenza e il ritardo non sia eccessivamente grave, soprattutto se risultano presenti i requisiti sostanziali per il soggiorno.
- Una circolare ministeriale non può introdurre autonomamente un termine perentorio o una causa di decadenza non prevista da una fonte primaria.
- Nel procedimento relativo al soggiorno dello straniero, l'Amministrazione deve valutare complessivamente la posizione dell'interessato, considerando gli elementi sopravvenuti e il percorso di integrazione sociale e lavorativa, anziché arrestarsi al solo dato formale del ritardo nella presentazione dell'istanza.
- Ai fini della tutela cautelare contro il diniego di conversione del permesso di soggiorno, il periculum in mora può derivare dall'interruzione immediata del rapporto di lavoro, dalla compromissione del percorso di integrazione e dal rischio di irregolarità del soggiorno; tali interessi possono prevalere sull'interesse pubblico all'immediata esecuzione di un diniego la cui legittimità presenti seri dubbi, in assenza di controindicazioni di ordine pubblico.
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