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Ordinanza

Ordinanza n. 109/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato in ambito familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca, disposta dal SUI della Prefettura di Mantova, del nulla osta precedentemente rilasciato per l’assunzione di un lavoratore straniero con mansioni di colf non convivente. Il provvedimento era motivato dalla carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, poiché il reddito imponibile del nucleo familiare risultava inferiore alla soglia di 27.000 euro prevista per i nuclei composti da più familiari conviventi. In sede cautelare il ricorrente ha contestato il mancato computo dell’assegno di invalidità del coniuge, del reddito INPS riconducibile alla legge n. 104/1992 e degli oneri deducibili, sostenendo inoltre che avrebbe dovuto essere incluso nel reddito complessivo anche il reddito del figlio convivente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, a un primo esame, di sufficienti profili di fondatezza. Ha ritenuto applicabile la soglia di 27.000 euro, prevista per il datore di lavoro la cui famiglia anagrafica sia composta da più familiari conviventi. Dal modello congiunto 730 relativo al 2023 risultavano redditi imponibili di 21.255 euro per il ricorrente e 3.046 euro per il coniuge, per un totale di 24.301 euro, inferiore alla soglia richiesta. Il giudice ha ritenuto corretto non computare le ulteriori voci indicate nel ricorso: la disciplina assume infatti come parametro il reddito imponibile, nel quale gli oneri deducibili non sono inclusi, e il modello fiscale indicava già il reddito imponibile complessivo determinato dall’amministrazione finanziaria. Non è stato inoltre possibile considerare il reddito del figlio, poiché nel procedimento non erano state prodotte né la documentazione attestante la convivenza né quella comprovante il reddito percepito nell’anno di riferimento. Il TAR ha sottolineato che incombe sul datore di lavoro richiedente l’onere di provare tutti gli elementi rilevanti per dimostrare la propria capacità economica. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente nella misura di 1.000 euro, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che il TAR ha respinto ritenendo insussistenti, a un primo esame, sufficienti profili di fondatezza.

  • art. 9 D.M. 27/05/2025

    il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composta solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00 nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi

    Fissa le soglie di reddito imponibile richieste per dimostrare la capacità economica del datore di lavoro ai fini dell’assunzione nel settore dell’assistenza familiare.

  • Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022

    Richiamata, insieme alla successiva circolare, quale fonte applicativa delle soglie reddituali richieste per il datore di lavoro nel settore dell’assistenza familiare.

  • Circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023

    Richiamata, insieme alla circolare INL n. 3/2022, quale fonte applicativa del requisito del reddito imponibile minimo.

  • l. 104/1992

    Invocata dal ricorrente con riferimento a redditi o prestazioni INPS che, secondo la valutazione cautelare del TAR, non risultavano computabili nel reddito imponibile rilevante.

Massime di principio

  • Quando la disciplina richiede al datore di lavoro di dimostrare una determinata capacità economica mediante il reddito imponibile, il parametro deve essere riferito al reddito imponibile risultante dalla documentazione fiscale, senza includere gli oneri deducibili, che incidono sulla determinazione della base imponibile ma non costituiscono reddito imponibile aggiuntivo.
  • Per il mantenimento o il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in ambito familiare, la soglia reddituale di 27.000 euro si applica quando la famiglia anagrafica del datore di lavoro è composta da più familiari conviventi; il reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale deve raggiungere tale soglia.
  • Il SUI non è tenuto a rideterminare autonomamente un reddito imponibile già quantificato dall’amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione fiscale prodotta dall’interessato.
  • Il datore di lavoro che invoca il computo del reddito di un familiare convivente ha l’onere di documentare sia l’effettiva convivenza sia il reddito percepito dal familiare nell’anno di riferimento; in mancanza, tale reddito non può essere considerato nel calcolo della capacità economica.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base della documentazione procedimentale acquisita, il provvedimento impugnato appare sorretto da una motivazione e da un accertamento reddituale prima facie coerenti con la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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