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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11811/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di una somma di denaro nei confronti di due debitori. Proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., il tribunale aveva assegnato alle parti il termine per avviare la mediazione obbligatoria; poiché nessuna delle parti vi aveva provveduto, l’opposizione era stata dichiarata improcedibile e il decreto reso esecutivo. La decisione era stata confermata in appello, ritenendo che l’onere di attivare la mediazione gravasse sull’opponente. In cassazione il ricorso era stato rigettato con ordinanza, che però correggeva la motivazione affermando che l’onere spettava all’opposto, pur mantenendo fermo il rigetto per la considerazione che l’improcedibilità dell’opposizione era comunque corretta in caso di inerzia di entrambe le parti. I debitori hanno poi proposto revocazione deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte non si fosse avveduta che il dispositivo della sentenza di primo grado aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo, mentre, a loro dire, avrebbe dovuto essere revocato in conseguenza dell’improcedibilità dell’intero giudizio. La censura, in sostanza, contestava la mancata percezione della ricaduta processuale corretta della regola enunciata dalle Sezioni Unite sulla mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non fosse un errore di fatto revocatorio, ma un errore di giudizio nell’applicazione dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. e del principio di diritto sulla mediazione obbligatoria in opposizione a decreto ingiuntivo. Ha osservato che l’ordinanza impugnata aveva già individuato correttamente la regola di diritto delle Sezioni Unite, ma ne aveva tratto conseguenze decisorie non corrette; tale errore, però, non era revocabile perché non consisteva in una svista percettiva, bensì in una valutazione giuridica. La revocazione è stata quindi dichiarata inammissibile. Non vi è stata condanna alle spese perché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

    disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito della quale il tribunale aveva disposto la mediazione obbligatoria.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    art. 384, ultimo comma c.p.c.

    consente alla Corte di correggere la motivazione, ma si riferisce al dispositivo della sentenza impugnata in cassazione e non a quello della sentenza di primo grado.

  • art. 391-bis c.p.c.

    ai sensi degli artt. 391-bis e 395, num. 4, cod. proc. civ.

    reca la disciplina della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    art.395, num. 4, cod. proc. civ.

    l’errore revocatorio deve essere un errore di percezione, non di giudizio, essenziale, decisivo, autonomo e non oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 5 L. n. 28 del 2010

    violazione dell'articolo 5 I. n. 28 del 2010

    richiamato per stabilire quale parte sia onerata di introdurre la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità dell’impugnazione comporta il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto contro una sentenza o ordinanza della Cassazione è ammissibile solo quando la decisione sia viziata da una svista percettiva immediata, non da un errore nell’interpretazione o nell’applicazione della norma.
  • L’errore revocatorio deve risultare dal contrasto tra il contenuto della decisione e gli atti processuali, deve essere decisivo e non deve riguardare un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti.
  • Non è revocabile l’errore che consiste nella non corretta applicazione di un principio di diritto, anche se la Corte abbia individuato correttamente la regola generale ma ne abbia tratto conseguenze processuali sbagliate.
  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a mediazione obbligatoria, la mancata attivazione della procedura rileva ai fini della decisione sull’improcedibilità, ma la questione della parte onerata incide anche sulla sorte del decreto ingiuntivo secondo il principio di diritto applicabile.
  • La correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. non può riguardare il dispositivo della sentenza di primo grado, ma solo quello della decisione impugnata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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