Ordinanza n. 547/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in data 26/01/2026 emessa dal Comune di Cornaredo, avente ad oggetto la demolizione delle opere consistenti nella trasformazione dei locali al piano terra da cantina e lavanderia in locali di abitazione, nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa alla trasformazione di locali accessori al piano terra in locali di abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, chiedendone anche la sospensione cautelare. L'intervento contestato consisteva nella trasformazione di locali originariamente destinati a cantina, lavanderia e ripostiglio in un'autonoma unità abitativa. È stata sostenuta la natura di mero utilizzo interno mediante arredi mobili, in assenza di opere murarie significative. Il TAR ha invece rilevato, in via cautelare, la presenza di impianti, due cucine, servizi igienici completi e camere da letto, elementi indicativi di una stabile destinazione residenziale. Sono stati inoltre considerati l'assenza di un idoneo titolo abilitativo e l'altezza interna dei locali, variabile tra 2,23 e 2,25 metri, inferiore alla misura minima di 2,70 metri prescritta per i locali abitativi dal D.M. 5 luglio 1975. I ricorrenti hanno altresì dedotto un pregiudizio connesso alla necessità di assistere familiari anziani.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza, a un primo esame, di apprezzabili profili di fondatezza. Ha ritenuto che la trasformazione da locali accessori non residenziali a unità abitativa costituisca un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, comportando il passaggio a una diversa categoria funzionale e un aggravio del carico urbanistico. La stabile destinazione abitativa, desunta dalle caratteristiche riscontrate nel sopralluogo, richiedeva un titolo abilitativo che risultava assente; non è stata quindi ritenuta persuasiva la qualificazione dell'intervento come semplice collocazione di arredi mobili. Il Collegio ha inoltre considerato dirimente il mancato rispetto dell'altezza minima dei locali abitativi, ritenendo che la carenza dei requisiti igienico-sanitari precludesse la legittima utilizzazione residenziale. L'ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto dovuto e vincolato in presenza dell'abuso, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Nel bilanciamento cautelare è prevalso l'interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia e alla tutela della salute pubblica; il pregiudizio economico e la necessità di assistere familiari anziani sono stati ritenuti recessivi e non idonei a legittimare l'uso di locali privi dei requisiti minimi di abitabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il mutamento da una categoria funzionale non residenziale a quella residenziale costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, soprattutto quando determina un aggravio del carico urbanistico.
D.M. 5 luglio 1975
L'altezza minima di 2,70 metri per i locali abitativi costituisce un requisito igienico-sanitario posto a tutela della salute; la sua mancanza preclude la legittima utilizzazione abitativa dei locali.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per l'assenza di apprezzabili profili di fondatezza e per la prevalenza dell'interesse pubblico nel bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- La trasformazione stabile di locali accessori non residenziali in un'autonoma unità abitativa integra un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, quando comporta il passaggio alla categoria residenziale e un aggravio del carico urbanistico.
- La presenza di cucine, impianti, servizi igienici completi e camere da letto può dimostrare una stabile destinazione abitativa dei locali, anche quando il proprietario deduca l'assenza di opere murarie significative e invochi il semplice utilizzo mediante arredi mobili.
- L'utilizzazione abitativa di locali privi dei requisiti igienico-sanitari minimi, tra cui l'altezza minima prescritta per i vani abitabili, non può essere legittimata dalla mera destinazione di fatto né da esigenze familiari o sociali.
- In presenza di un abuso edilizio accertato, l'ordinanza di demolizione ha natura vincolata e la relativa motivazione può concentrarsi sull'accertamento dell'illecito, senza una specifica valutazione comparativa dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso.
- Nella fase cautelare, l'interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia e alla tutela della salute pubblica può prevalere sul pregiudizio economico del privato; esigenze di assistenza familiare non legittimano l'uso abitativo di locali non conformi ai requisiti minimi di abitabilità.
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