Cassazione Penale, Ordinanza n. 19154/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, aveva assolto l'imputato dal reato di ricettazione di cui al capo B) e aveva confermato la condanna a anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 8.900 di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in Padova il 15 novembre 2022. Con l'unico motivo di ricorso la difesa contestava il trattamento sanzionatorio, deducendo la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato, con motivazione non illogica, da un lato l'assenza di elementi concreti favorevoli e, dall'altro, la pluralità dei precedenti penali, compresi sei precedenti per reati analoghi; le doglianze della difesa si risolvevano in una diversa valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, relativo a recidiva e attenuanti generiche, perché la motivazione della sentenza impugnata era sorretta da ragioni logiche e coerenti, mentre le critiche difensive miravano soltanto a una rivalutazione del merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di lieve entità in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla dosimetria della pena, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica, non contraddittoria e fondata su elementi concreti, poiché il ricorso non può essere convertito in una nuova valutazione del fatto.
- La valorizzazione dei precedenti penali, specie se numerosi e omogenei rispetto al reato per cui si procede, può legittimamente sorreggere il diniego di attenuanti generiche e il mancato esonero dalla recidiva, ove non emergano specifici elementi favorevoli.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale valutativo rispetto a quella accolta dal giudice di merito non integrano un vizio deducibile in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la statuizione sulle spese processuali e sul versamento alla Cassa delle ammende nei termini previsti dall'art. 616 c.p.p.
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