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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10535/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

La professionista ha proposto ricorso per cassazione, indicato come fondato sugli artt. 41 e 360 c.p.c. e sull'art. 111 Cost., contro l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in sede di reclamo cautelare, aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto a un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. La cautela era stata chiesta per ottenere provvedimenti provvisori volti a salvaguardare il diritto all'iscrizione all'albo circondariale degli avvocati di Firenze e comunque all'esercizio della professione, in relazione a un preavviso di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo ex art. 17 l. n. 247/2012. In prossimità dell'adunanza la ricorrente ha anche depositato memorie e ulteriori atti, ma la Corte ha ritenuto tali depositi inammissibili perché, al momento, la medesima non risultava più iscritta all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La censura sostanziale riguardava quindi la possibilità di attivare il regolamento preventivo di giurisdizione o il ricorso straordinario avverso una pronuncia resa nel procedimento cautelare ante causam.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato un precedente orientamento già espresso in controversie analoghe tra le stesse parti, secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione resa nel reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza ante causam è inammissibile finché non sia stato introdotto il giudizio di merito, perché solo in quel momento si definisce l'oggetto della controversia e sorge un interesse concreto e attuale a conoscere il giudice competente. Ha inoltre ribadito che contro quel tipo di provvedimento non è esperibile neppure il ricorso straordinario per cassazione, mancando carattere decisorio e definitivo, anche quanto alla giurisdizione. Poiché il giudizio di merito non era stato introdotto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non vi è stata condanna alle spese per mancata attività difensiva del resistente; la Corte ha però applicato la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    è richiamato come base del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ma la Corte ne esclude l'ammissibilità prima dell'introduzione del giudizio di merito a seguito di provvedimento cautelare ante causam.

  • art. 360 c.p.c.

    è indicato nel ricorso come norma processuale fondante l'impugnazione, ma non consente di superare il difetto di ammissibilità rilevato dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità del provvedimento, ma la Corte afferma che il provvedimento cautelare reclamato non ha carattere decisorio e definitivo.

  • art. 700 c.p.c.

    il provvedimento cautelare ante causam ex art. 700 non rende immediatamente ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione; occorre l'introduzione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale e nella richiesta della ricorrente di decisione collegiale dopo la proposta di definizione inammissibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica la condanna alla Cassa delle ammende in ragione della definizione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    viene disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per la soccombenza della ricorrente.

  • art. 17 l. n. 247/2012

    è menzionato solo come base del procedimento di cancellazione dall'albo avviato dal consiglio dell'Ordine.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso la declaratoria di difetto di giurisdizione resa nel reclamo cautelare di un procedimento d'urgenza ante causam è inammissibile finché non sia stato instaurato il giudizio di merito.
  • Nel procedimento cautelare ante causam, la sola pronuncia sulla giurisdizione non è di per sé provvedimento decisorio e definitivo, sicché non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione.
  • L'interesse a conoscere il giudice munito di giurisdizione nasce in modo concreto e attuale solo quando sia stato introdotto il giudizio di merito, perché soltanto allora è determinato l'oggetto della controversia.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta del consigliere delegato può comportare l'applicazione della condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProcedimenti cautelariImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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