Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30121/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui veniva rettificata la dichiarazione 2015 e recuperato un minor credito IRES. L'Ufficio disconosceva la cumulabilità tra la detassazione c.d. "Tremonti ambientale" e la tariffa incentivante erogata dal GSE, e riteneva non ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente; la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia proponeva tre motivi, ma la Corte esamina preliminarmente l'eccezione della controricorrente circa la sua estraneità alla controversia e rileva che il ricorso è stato notificato a un soggetto diverso da quello che aveva partecipato ai gradi di merito ed era il legittimo contraddittore. La stessa Agenzia riconosceva in memoria l'errore di identificazione della controparte processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato nei confronti di un soggetto diverso dal legittimo contraddittore, ossia diverso da quello nei confronti del quale era stata fatta valere la pretesa impositiva e che aveva partecipato ai giudizi di primo e secondo grado. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere notificato nei confronti del soggetto che sia effettivamente parte del rapporto controverso e che abbia partecipato ai gradi di merito come legittimo contraddittore; la notificazione eseguita verso un soggetto diverso rende il ricorso inammissibile.
  • L'errore nell'individuazione della parte controricorrente, quando comporti la notifica dell'impugnazione a soggetto estraneo alla lite, incide sulla stessa ammissibilità del ricorso e non può essere superato dalla sola presenza di un rapporto sostanziale affine o da una mera equipollenza soggettiva.
  • Quando soccombe un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.