Cassazione Penale, Sentenza n. 27969/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva dichiarato responsabile del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per un post su Facebook definente il giornalista D'Auria "giornalista tossico" e accusandolo di estorsione, chiedendo l'annullamento per due principali motivi: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 599, co. 2 c.p.p., per aver la parte offesa ripubblicato il contenuto (sul periodico on line "Il FattoNisseno.it") di un post del fratello del ricorrente; 2) vizio nella valutazione del danno morale, con la contestazione della mancata prova del danno da parte della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità dei motivi (artt. 581 e 591 c.p.p.), ritenendo che il ricorrente non si fosse confrontato puntualmente con la motivazione della corte territoriale. Ha condiviso l'argomentazione della Corte d'Appello secondo cui la ripubblicazione sul giornale on line rientrava nell'esercizio del diritto di cronaca (art. 21 Cost.) per la veridicità e la continenza della notizia, l'interesse pubblico e la possibilità di replica, escludendo la causa di non punibilità invocata. Quanto al danno morale, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione equitativa del giudice di merito e la determinazione in Euro 5.000 confermata dalla Corte d'Appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali di cassazione, al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese per la parte civile (con liquidazione da parte della Corte d'Appello ai sensi degli artt. 82-83 DPR 115/2002).
Norme richiamate
art. 595 c.p. (diffamazione)
Il fatto è stato ritenuto configurabile come diffamazione per le affermazioni poste su Facebook; la norma è stata applicata per dichiarare la responsabilità del ricorrente.
art. 599, co. 2 c.p.p. (causa di non punibilità per provocazione)
art. 599, comma 2 codice penale
La Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità perché la condotta della parte offesa (ripubblicazione su giornale on line) è stata qualificata come esercizio del diritto di cronaca e non come 'fatto ingiusto' suscettibile di giustificare la provocazione; la Cassazione ha condiviso tale valutazione.
art. 175 c.p. (non menzione e sospensione condizionale)
La Corte d'Appello aveva riconosciuto al condannato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione nel casellario giudiziale; la questione non era oggetto principale del ricorso in cassazione.
art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero)
Il diritto di cronaca, fondato sull'art. 21, è stato ritenuto scriminante rispetto alla ripubblicazione della notizia, purché rispettati i requisiti di verità/accertamento, continenza espressiva e interesse pubblico.
art. 51 c.p. (scriminante per esercizio di un diritto)
La Corte ha richiamato il principio che il diritto di cronaca può assumere efficacia scriminante ai sensi dell'art. 51 quando la notizia è pubblicata con obiettività e nell'interesse pubblico.
artt. 581 e 591 c.p.p. (motivazione rimproverabile e inammissibilità)
art. 581, co.1 lett. d) e art. 591, co.1 lett. c) c.p.p.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancanza di specificità dei motivi e per il mancato confronto con la motivazione della corte d'appello, richiamando le norme che disciplinano l'ammissibilità e i requisiti della motivazione dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p. (mancata impugnazione fondata e condanna alle spese)
art. 616 codice di procedura penale
In presenza di manifesta inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende, in base a questa norma.
artt. 82 e 83 DPR 115/2002 (patrocinio a spese dello Stato)
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
La rifusione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio sarà liquidata dalla Corte d'Appello a norma di queste disposizioni.
Corte Costituzionale n. 186/2000 (giurisprudenza richiamata)
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Richiamata come principio per giustificare la condanna alla cassa delle ammende in caso di evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede che i motivi di ricorso siano specifici e confrontino puntualmente le argomentazioni del giudice di merito: motivi generici o che non rispondono alla motivazione impugnata sono inammissibili.
- La ripubblicazione di contenuti provenienti dai social network su un giornale on line può rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca se la notizia è vera o attestata, presentata con continenza espressiva e sussiste un interesse pubblico; in tali casi può operare una scriminante rispetto alla diffamazione.
- La causa di non punibilità per provocazione prevista dall'art. 599, comma 2, non si applica quando il fatto della presunta vittima sia riconducibile all'esercizio di diritti riconosciuti dall'ordinamento (es. diritto di cronaca o di critica), o non costituisca un 'fatto ingiusto' oggettivamente apprezzabile.
- La quantificazione del danno morale è rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che indichi i fatti e i criteri logici usati per la liquidazione, potendo farsi ricorso a notorie e presunzioni quando il nesso causale è evidente.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare sanzioni economiche e la condanna alle spese di giudizio in favore dello Stato e/o della controparte.
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