Cassazione Penale, Sentenza n. 21075/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per estorsione (art. 629 c.p.) contestando, in via principale, la motivazione sulla loro responsabilità (presunta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e valutazione delle prove) e, in vari punti, la qualificazione e il trattamento sanzionatorio: mancata derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), omesso riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62 c.p.), e contestazione dell'applicazione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma (art. 628/629 c.p.). Per la D'Alberto è stata inoltre chiesta, in via subordinata, la sostituzione della pena detentiva con altra pena diversa da quella pecuniaria ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi: i principali sono la genericità e la mancata specificazione delle censure (cumulo improprio di proteste generiche sulla motivazione), la riproposizione di questioni di merito già valutate e non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e l'introduzione di censure o questioni non sollevate in sede di appello (quali talune doglianze sull'aggravante dell'uso dell'arma). Inoltre la richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata ritenuta inammissibile in sede di cassazione alla luce delle disposizioni transitorie (decreto legislativo n. 150/2022) che regolano le misure sostitutive e prevedono specifiche istanze al giudice dell'esecuzione. Per gli effetti delle inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base delle risultanze probatorie valutate dai giudici di merito
art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.
art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.
Utilizzata in relazione alla circostanza aggravante dell'uso dell'arma: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante; la Cassazione ha osservato che la questione non era stata dedotta in appello e quindi non può essere nuovamente sollevata in cassazione
Riferita alla possibile riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha escluso tale reificazione perché mancava una pretesa creditoria con apprezzabile base giuridica
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
Previsione dell'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale: i giudici hanno ritenuto che il contributo della D'Alberto non fosse limitato alla sola ricezione di 200 euro e pertanto l'attenuante non è stata concessa
art. 20-bis cod. pen. e art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 20-bis cod. pen.; art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per chiedere la sostituzione della pena detentiva: la Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta in sede di legittimità, richiamando la disciplina transitoria che regola l'applicazione delle pene sostitutive
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di discussione orale; il procedimento è stato trattato per iscritto conformemente a tale disposizione
art. 95 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive: la Corte ha richiamato questa norma per chiarire che la sostituzione delle pene detentive brevi è regolata da specifiche istanze al giudice dell'esecuzione e non può essere accolta in sede di cassazione
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Richiamato per affermare il principio per cui non possono essere dedotte in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione
Norma che autorizza la condanna alle spese per la parte soccombente e la previsione di sanzioni in caso di ricorsi inammissibili per colpa: la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e alla somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende
Richiamato come riferimento procedurale per la possibilità di presentare istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di pene sostitutive, secondo la disciplina transitoria
Massime di principio
- I motivi di cassazione che lamentano genericamente "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" senza specificare il punto preciso del ragionamento risultano inammissibili: le censure devono essere specifiche e non cumulabili tra loro in modo indifferenziato
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione in fatto delle prove o della credibilità delle persone offese: le questioni di merito relative alla valutazione della prova spettano ai giudici di merito e possono essere sindacate in cassazione solo in presenza di contraddizioni manifeste nella motivazione
- Questioni non sollevate nei precedenti gradi (o non devolute all'appello) non possono essere dedotte in cassazione salvo i limiti espressi dalla legge (es. rilevabili d'ufficio); contestazioni nuove sull'aggravante o su profili fattuali omessi in appello sono spesso inammissibili
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene alternative è regolata da norme transitorie e procedurali specifiche (domanda al giudice dell'esecuzione); non sempre è ammissibile proporla in sede di cassazione
- Ricorsi infondati o formulati con colpa possono comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità, l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di somme alla cassa delle ammende: va valutato il rischio di sanzioni economiche quando si presenta un ricorso generico
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