Sentenza del 25/10/2023 n. 29582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione, da parte della contribuente, del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Sud Spa il 20/11/2014 per violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 (omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti con conseguente prescrizione della pretesa). In primo grado la CTP annullò il preavviso per assenza di preventivo invito al contraddittorio e per mancata prova, da parte di Equitalia, della notifica delle cartelle. La CTR Lazio confermò il decisione ritenendo che Equitalia non avesse dimostrato l'invio della comunicazione prevista dall'art. 77, comma 2‑bis del D.P.R. 602/1973. In cassazione Equitalia ha proposto ricorso principale su tre motivi; la contribuente ha proposto ricorso incidentale su omessa pronuncia. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha prodotto sentenze della CTR Lazio (n. 944/2017 e n. 5622/2021) che avevano annullato le cartelle sottese al preavviso per nullità della notifica e per prescrizione, nonché le attestazioni di passaggio in giudicato di tali sentenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di Equitalia e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha ritenuto che l'annullamento definitivo (passato in giudicato) delle cartelle di pagamento sottese al preavviso determina l'annullamento del preavviso medesimo, poiché l'atto a valle (preavviso di iscrizione ipotecaria) non può sussistere in assenza dell'atto a monte (cartella). Le spese di giudizio sono compensate. La Corte ha inoltre rilevato l'inattinenza delle istanze relative alla definizione agevolata ex D.L. n.119/2018 rispetto al presente giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
Stante la pronuncia, la violazione dell'art. 50 (omessa notifica degli atti di riscossione) integra motivo di annullamento del successivo atto di riscossione e può determinare la prescrizione o la decadenza dell'azione di riscossione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2‑bis
Rilevanza probatoria della comunicazione cui l'agente della riscossione deve adempiere; la mancata prova dell'invio della comunicazione prevista è stata ritenuta dalla CTR causa di annullamento del preavviso.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Norma sulla definizione agevolata delle controversie; la Corte ha ritenuto che le istanze di definizione ex art. 6 presentate dalla contribuente non erano rilevanti per la decisione sul ricorso di legittimità riguardante il preavviso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1‑bis)
Riferimento formale sul versamento del contributo unificato supplementare ove dovuto; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della parte ricorrente.
Massime di principio
- Un preavviso di iscrizione ipotecaria è viziato e annullabile qualora risulti che le cartelle di pagamento a monte sono nulle o siano state annullate definitivamente: l'assenza dell'atto a monte determina l'annullamento dell'atto successivo.
- L'agente della riscossione ha l'onere di provare la regolare notifica degli atti (cartelle, comunicazioni previste dall'art. 77 ecc.); la mancata prova può comportare l'annullamento dell'atto di riscossione e la prescrizione/decadenza della pretesa erariale.
- Le sentenze che annullano le cartelle, una volta passate in giudicato, producono effetto esteso sugli atti consequenziali (es. preavvisi di iscrizione ipotecaria): è quindi importante far accertare e documentare il passaggio in giudicato.
- Questioni procedurali o richieste di definizione agevolata (es. D.L. n.119/2018) sono rilevanti solo se attinenti direttamente l'oggetto del giudizio; altrimenti non ostano alla valutazione della validità degli atti di riscossione.
- In ipotesi di impugnazione di atti di riscossione è strategico documentare e ottenere formalmente il passaggio in giudicato di eventuali pronunce favorevoli sulle cartelle sottostanti per ottenere l'annullamento automatico degli atti esecutivi successivi.
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