Cassazione Civile, Sentenza n. 31682/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che aveva revocato il codice attribuito alla società per il godimento dell'agevolazione sull'accisa gravante sul gasolio impiegato per la percorrenza di due tratte ferroviarie gestite nell'interesse di un terzo (Solvay Chimica spa). La questione principale è la competenza giurisdizionale: la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la materia non rientrasse nella giurisdizione tributaria (art. 19, lett. h), d.lgs. 546/1992) e che fosse devoluta al giudice amministrativo; la ricorrente ha denunciato la violazione di norme di diritto processuale e costituzionale (artt. 2, 19 d.lgs. 546/1992, art. 24 Cost.)
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 9841/2011) secondo cui i provvedimenti di revoca o diniego di agevolazioni tributarie rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, per il prosieguo, disponendo che quest'ultima provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. h)
L'art. 19, lett. h) è stato interpretato in senso ampio: alle Commissioni tributarie compete l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni tributarie, poiché tali provvedimenti incidono sulla posizione tributaria (riducendo o escludendo un beneficio fiscale) e non sono mera materia amministrativa astratta.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Richiamato nella censura della ricorrente rispetto alla delimitazione della giurisdizione, è stato interpretato dalla Corte nel senso che la materia oggettiva della controversia (revoca di un'agevolazione fiscale) rientra nel novero delle controversie tributarie riconducibili alla competenza delle Commissioni tributarie.
Costituzione, art. 24
È stato richiamato in relazione al diritto di agire in giudizio e di ottenere tutela giurisdizionale; la decisione della Corte tutela questo diritto rimettendo la controversia al giudice competente (tribunale tributario) affinché la materia venga decisa nel foro appropriato.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
La Corte ha ritenuto il richiamo all'art. 7 non pertinente alla questione di giurisdizione; dunque tale norma non sposta la competenza dal giudice tributario laddove sia in discussione la revoca di un'agevolazione fiscale.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 9841 del 05/05/2011
La pronuncia delle Sezioni Unite è stata assunta come principio generale: la revoca o il diniego di benefici/crediti fiscali costituisce materia tributaria soggetta al controllo delle Commissioni tributarie, poiché tali atti incidono sull'imposta dovuta.
Massime di principio
- Le impugnazioni avverso provvedimenti che negano o revocano agevolazioni fiscali (es. crediti d'imposta, riduzioni di accisa) rientrano, di regola, nella competenza del giudice tributario ai sensi dell'art. 19, lett. h) d.lgs. 546/1992.
- La natura formale dell'atto (amministrativo o di altro ufficio) non è determinante: se l'atto incide sulla posizione tributaria o sul quantum d'imposta attraverso la concessione/negazione di un beneficio, la controversia è tributaria.
- Quando una controversia riguarda una sequenza procedimentale i cui provvedimenti sono univocamente diretti a revocare o negare un'agevolazione fiscale, è corretta l'attribuzione della giurisdizione al giudice tributario.
- Richiami a norme dello Statuto del contribuente o ad altri strumenti non spostano la competenza se il concreto oggetto della controversia è la tutela avverso atti che incidono sul rapporto tributario.
- In casi analoghi, il rimedio corretto per il contribuente è proporre ricorso davanti alla Commissione tributaria competente; il giudice civile/ amministrativo interviene solo se la controversia ha effettiva natura non tributaria.
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