Cassazione Penale, Sentenza n. 26188/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una persona prosciolta in cognizione per vizio totale di mente dal reato di atti persecutori, alla quale in sede di sorveglianza era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, con prescrizioni anche di tipo residenziale presso una struttura terapeutica e divieto di allontanamento senza autorizzazione. Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto attuale la pericolosità sociale sulla base del disturbo psichiatrico, di ricoveri recenti e di deferimenti/denunce per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, furto di un telefono cellulare e allontanamento dalla madre. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'appello, valorizzando gli ultimi ricoveri, la discontinuità nell'assunzione delle terapie e i deferimenti recenti. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) inosservanza degli artt. 133, 202 e 203 c.p., sostenendo che il giudizio di pericolosità fosse stato fondato in modo automatico solo sul disturbo psichiatrico e sulle modalità del fatto, senza considerare tutti i parametri legali; 2) inosservanza degli artt. 13 Cost., 25 CEDU, 215 e 228 c.p. e vizio di motivazione, per omessa risposta sulla richiesta di rimodulazione della misura e violazione del principio di proporzionalità, perché il divieto di allontanamento dalla struttura avrebbe trasformato la libertà vigilata in misura detentiva; 3) mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale nominato un perito sull'attualità della pericolosità sociale, assumendo una valutazione non fondata su elementi concreti e attuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi. Ha ribadito che la pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, deve essere valutata autonomamente dal giudice, in modo attuale e complessivo, considerando non solo la patologia psichiatrica ma anche i fatti commessi e i parametri dell'art. 133 c.p. Ha quindi giudicato adeguata e non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato ricoveri recenti, discontinuità terapeutica e deferimenti per nuovi episodi di reato. Quanto alle prescrizioni, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la libertà vigilata può essere accompagnata da una residenza temporanea in comunità terapeutica o da prescrizioni di non allontanamento, purché non si snaturi il carattere non detentivo della misura; ha quindi escluso la sproporzione denunciata. Ha inoltre ritenuto superflua la perizia, perché il giudice di merito aveva già motivato in modo sufficiente sull'attualità della pericolosità. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Definisce la pericolosità sociale come probabilità che la persona commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati; richiede una valutazione autonoma e attuale del giudice.
Richiamato come norma sulle misure di sicurezza, in relazione alla necessità di accertare i presupposti applicativi.
È il parametro che il giudice deve considerare congiuntamente, insieme agli altri elementi rilevanti, per formulare il giudizio prognostico di pericolosità.
Richiamato dalla difesa in tema di misure di sicurezza e loro disciplina applicativa.
Richiamato dalla difesa quanto al contenuto e alla modulazione della libertà vigilata.
art. 13 Cost.
Invocato dalla difesa a sostegno della censura di compressione indebita della libertà personale tramite prescrizioni ritenute detentive.
art. 25 CEDU
Richiamato dalla difesa come parametro convenzionale in tema di legalità e proporzionalità della restrizione.
art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), c.p.p.
Base delle doglianze di legittimità per inosservanza di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.
Richiamato per escludere in cassazione i rilievi meramente fattuali e contestativi.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Indicato come base dell'appello avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza.
Richiamato per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il giudizio di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza deve essere formulato dal giudice in modo autonomo, attuale e complessivo, senza limitarsi a recepire conclusioni criminologiche o sanitarie, ma valutando anche i fatti già commessi e tutti i parametri rilevanti dell'art. 133 c.p.
- La sola presenza di una patologia psichiatrica non basta, da sola, a fondare la misura di sicurezza: occorre verificare se essa, insieme agli altri elementi del caso, esprima un concreto e persistente pericolo di reiterazione di reati.
- La libertà vigilata può essere accompagnata da prescrizioni residenziali in comunità terapeutica o da divieti di allontanamento funzionali al programma di cura, purché tali prescrizioni non trasformino la misura in una detenzione surrettizia e mantengano il carattere non detentivo della misura di sicurezza.
- Le censure sulla scelta della struttura terapeutica, sulla sua distanza dalla famiglia o sulla maggiore o minore opportunità del trattamento sono, se mirano a una diversa ricostruzione del fatto e delle esigenze terapeutiche, questioni di merito non deducibili in cassazione come vizi di legittimità.
- La nomina del perito non è necessaria quando il giudice disponga già di elementi sufficienti e attuali per valutare la pericolosità sociale; il diniego della perizia è legittimo se la motivazione dà conto di nuovi fatti e di dati clinici idonei a sostenere la prognosi di persistenza del rischio.
- In sede di sorveglianza, la persistenza della pericolosità può essere desunta anche da ricoveri recenti, discontinuità terapeutica e nuovi episodi sintomatici di condotte delittuose, purché tali elementi siano motivati in relazione alla situazione concreta.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione in tema di misure di sicurezza è limitato alla verifica della non apparenza, non illogicità e completezza della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
- Se il ricorso risulta complessivamente infondato, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
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