Cassazione Civile, Ordinanza n. 06800/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un soggetto aveva ottenuto il pagamento di euro 13.102 sulla base di due assegni bancari: uno da euro 8.102 emesso da un terzo e girato al ricorrente, e uno postale da euro 5.000 emesso dalla moglie del resistente e girato al ricorrente. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo che gli assegni non fossero stati consegnati come mezzi di pagamento, ma come garanzia di debiti della società del resistente verso la società del ricorrente; ha inoltre dedotto che l’assegno da euro 5.000 fosse stato estinto tramite bonifico e che l’assegno da euro 8.102 fosse stato sostituito da altri titoli. In appello la Corte territoriale ha revocato il decreto per l’assegno da euro 5.000, ritenendo provato il pagamento tramite bonifico di pari importo e la natura postdatata e di garanzia del titolo; con successiva decisione ha invece escluso la debenza dell’assegno da euro 8.102, ritenendo non provata la trasmissione del titolo al ricorrente come giratario/procuratore di credito e valorizzando la finalità di garanzia, la mancata prova della sostituzione con altri assegni e il riconoscimento di debito del 30.7.2003. Il ricorrente ha impugnato con due ricorsi riuniti, articolando in sintesi censure sulla prova presuntiva e sulla motivazione: per il primo gruppo di motivi ha contestato l’uso delle presunzioni, la ritenuta irrilevanza della data posteriore del bonifico rispetto all’assegno, e la valutazione delle risultanze istruttorie; per il secondo gruppo ha dedotto violazione dell’art. 1988 c.c., illogicità della motivazione sull’inclusione del debito nel riconoscimento del 2003, errore sulla pretesa sostituzione del titolo con altri assegni, violazione dei canoni ermeneutici nella lettura della richiesta/raccomandata del 2013 e omesso esame del fatto decisivo relativo alla precisazione del 2012 sulla non inclusione del debito nel conteggio del 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché entrambi diretti contro decisioni della Corte d’appello di Venezia relative alla stessa sentenza di primo grado. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, osservando che gran parte delle censure sollecitavano una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva congruamente valorizzato gli elementi indiziari, la prova del bonifico estintivo dell’assegno da euro 5.000, la finalità di garanzia del titolo da euro 8.102, la mancata dimostrazione della sostituzione del titolo e la mancata prova della diversa imputazione del pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
è stato richiamato per affermare che l’adempimento del terzo è possibile anche contro la volontà del creditore quando questi non abbia interesse all’adempimento personale del debitore.
è stato richiamato per ritenere che, dimostrata l’avvenuta corresponsione di somme idonee a estinguere il debito azionato, spetta al creditore provare i presupposti di una diversa imputazione del pagamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
le censure formulate come violazione della norma sono state dichiarate inammissibili perché miravano in realtà a una diversa lettura delle prove e della motivazione di merito.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso un vizio rilevante in cassazione.
la Corte ha escluso che la questione sulla promessa di pagamento fosse decisiva, perché il giudice di merito aveva accertato che l’assegno era stato consegnato solo a garanzia e non come autonoma promessa di pagamento.
i motivi fondati sui criteri di interpretazione della dichiarazione/raccomandata sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, centrata sulla mancata prova della tesi di parte.
la doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la reale ratio della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro delle censure di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che si trattava in sostanza di contestazioni sul merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della motivazione, ma non è stato ravvisato un vizio rilevante, trattandosi di critica alla ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo di omesso esame è stato respinto perché il fatto dedotto non era decisivo o comunque era stato valutato dal giudice di merito.
richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ha ribadito che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni spetta al giudice di merito.
richiamato in tema di prova per presunzioni; il controllo di legittimità è limitato alla correttezza logica e giuridica della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito: la critica alla ricostruzione dei fatti e alla lettura delle prove è inammissibile se mascherata come violazione di legge o vizio di motivazione.
- La prova per presunzioni è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione; la selezione degli indizi rilevanti e il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza appartengono al giudice di merito.
- Se il giudice accerta che un assegno o altro titolo è stato consegnato con funzione di mera garanzia, la parte che ne pretende l’ulteriore efficacia causale deve fornire prova contraria specifica della trasmissione del diritto o dell’effettivo credito azionato.
- Quando risulta dimostrato un pagamento o bonifico idoneo a estinguere il debito azionato, l’eventuale imputazione a diverso credito non si presume: deve essere provata dalla parte che la invoca.
- Il mancato deposito dell’originale di uno scritto disconosciuto e l’omessa richiesta di verificazione impediscono di valorizzare il documento come prova della pretesa sostituzione o trasmissione del titolo.
- L’omesso esame di un fatto può fondare ricorso per cassazione solo se il fatto è davvero decisivo e non sia stato sostanzialmente preso in considerazione dal giudice di merito.
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