Cassazione Civile, Ordinanza n. 25407/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio amministrativo su un decreto di esclusione da una gara pubblica. Nel corso di quel giudizio la società aveva proposto motivi aggiunti per contestare un atto della procedura di gara che era stato richiamato nella motivazione del decreto impugnato ma non allegato né riprodotto, e che l’amministrazione aveva reso disponibile solo successivamente, nel corso del processo. La CTR aveva ritenuto che, in relazione a tali motivi aggiunti, la società non fosse tenuta al pagamento del contributo unificato. Il TAR ricorre per cassazione sostenendo che tale conclusione violi gli artt. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, perché i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere assoggettati al contributo unificato. La società resiste con controricorso.
La decisione
La Corte ritiene infondato il ricorso. Richiama la disciplina del contributo unificato nel processo amministrativo e distingue tra motivi aggiunti che introducono domande nuove e motivi aggiunti che si limitano ad aggiungere censure ulteriori su atti conosciuti successivamente. Nel caso concreto, i motivi aggiunti erano in senso proprio: riguardavano un atto della procedura di gara non autonomamente lesivo, già richiamato nel provvedimento impugnato e conosciuto solo nel corso del giudizio. Perciò la decisione di merito che aveva escluso il contributo unificato è ritenuta corretta. Il ricorso viene rigettato e il ricorrente è condannato alle spese in favore della società resistente.
Norme richiamate
art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"i ricorsi principali, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"
Il contributo unificato nel processo amministrativo è dovuto anche per i motivi aggiunti solo quando essi introducono domande nuove o determinano un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.
art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il presupposto d’imposta è il deposito dell’atto introduttivo del giudizio che instaura il processo amministrativo di primo o secondo grado.
art. 43 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
La norma distingue tra motivi aggiunti che introducono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte e motivi aggiunti che introducono domande nuove connesse a quelle già proposte.
art. 32, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
È ammissibile nel medesimo giudizio il cumulo di domande connesse, rilevando la connessione oggettiva ai fini della trattazione unitaria.
Massime di principio
- Ai fini del contributo unificato nel processo amministrativo, non basta che siano depositati motivi aggiunti: occorre verificare se essi introducano domande nuove o comportino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.
- I motivi aggiunti che si limitano ad aggiungere censure ulteriori contro atti o profili conosciuti solo successivamente, senza ampliare in modo autonomo il petitum, non determinano di regola un nuovo presupposto impositivo se restano nel perimetro della medesima vicenda sostanziale.
- La distinzione decisiva non è meramente formale tra motivi aggiunti "propri" e "impropri", ma sostanziale: conta se vi sia una connessione forte, con atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, oppure una connessione debole che amplia sensibilmente l’oggetto del giudizio.
- Nel dubbio interpretativo sulla debenza del contributo unificato per i motivi aggiunti, va valorizzato il grado di connessione oggettiva tra atto originario e atto sopravvenuto, secondo un criterio coerente con la giurisprudenza unionale.
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