Cassazione Civile, Ordinanza n. 06199/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva/previdenziale formalizzata mediante nota di variazione P.A.T. e diffida ad adempiere notificata dagli enti previdenziali. Il destinatario degli atti aveva proposto opposizione, ma i giudici di merito l'avevano dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, non avendo egli impugnato le successive cartelle esattoriali relative alle stesse pretese, la questione di merito fosse ormai preclusa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha censurato tale conclusione, sostenendo che l'omessa opposizione alle cartelle integrerebbe solo una preclusione processuale e non potrebbe travolgere la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito in una causa di accertamento negativo già instaurata; ha richiamato un precedente del 2008 che, in materia analoga, valorizzava il carattere meramente processuale della mancata impugnazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'orientamento richiamato dal ricorrente è stato superato: nell'ambito della riscossione dei contributi previdenziali, l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 prevede un autonomo e perentorio mezzo di impugnazione della cartella di pagamento, con devoluzione di tutte le questioni sulla fondatezza della pretesa; di conseguenza, se il debitore non propone tempestiva opposizione alla cartella, non può più conseguire utilità dal precedente giudizio di accertamento negativo del credito. La Corte ha compensato le spese di legittimità, in ragione del consolidarsi dell'orientamento seguito solo successivamente al ricorso, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per il termine riservato al deposito dell'ordinanza.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
prevede uno specifico mezzo di impugnazione del ruolo/cartella da proporre entro quaranta giorni; tale opposizione devolve al giudice tutte le questioni sulla fondatezza della pretesa, incluse quelle di merito, e la sua omissione determina una preclusione sostanziale a rimettere in discussione il titolo consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di riscossione dei contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella prevista dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 è il rimedio tipico e perentorio per contestare la pretesa, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale.
- La mancata proposizione tempestiva dell'opposizione alla cartella di pagamento non integra una mera preclusione processuale neutra, ma impedisce definitivamente di rimettere in discussione il titolo divenuto stabile nel sistema della riscossione previdenziale.
- Se il debitore non impugna la cartella nei termini, un precedente giudizio di accertamento negativo del credito non può produrre un risultato utile, perché la questione sostanziale è ormai coperta dalla preclusione derivante dalla decadenza.
- Nel sistema previdenziale, la disciplina della riscossione si distingue da quella tributaria: non essendovi un termine perentorio per impugnare l'atto presupposto dell'iscrizione a ruolo, il termine decadenziale per l'opposizione alla cartella assume funzione sostanziale e non soltanto processuale.
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