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Sentenza

Sentenza n. 1065/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro e ordinato la regolarizzazione della posizione contributiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 750/2025 del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato, con la quale era stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa. La sentenza aveva riconosciuto il rapporto come lavoro subordinato, con mansioni di assistente amministrativo, part-time all’83,33%, e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno da abuso di rapporti a termine, al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera e della fascia di inquadramento, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva. Secondo la ricorrente, il Ministero aveva eseguito soltanto i capi relativi al risarcimento e al riconoscimento del servizio, omettendo di regolarizzare la posizione previdenziale mediante la trasmissione delle denunce contributive, il versamento della contribuzione dovuta e l’iscrizione presso la gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti pubblici, anziché nella gestione separata. Ha quindi chiesto l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. L’INPS ha dedotto la propria estraneità all’inadempimento, evidenziando che la regolarizzazione presuppone gli adempimenti preliminari del Ministero datore di lavoro. Il Ministero ha riferito di avere avviato l’iter di regolarizzazione, senza fornire certezza sull’esito e sui tempi di conclusione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato tardive e quindi inammissibili le produzioni documentali depositate dal Ministero il giorno precedente all’udienza. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cagliari era passata in giudicato e costituiva titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Ha accertato che il Ministero aveva dato soltanto parziale esecuzione al giudicato, omettendo di adempiere allo specifico capo relativo alla regolarizzazione della posizione contributiva. Il mero avvio dell’iter amministrativo non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di dati certi sull’effettiva conclusione della procedura. Il Ministero è stato quindi ordinato a completare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tutti gli adempimenti amministrativi e previdenziali necessari, inclusa la predisposizione e trasmissione all’INPS delle denunce retributive e contributive, il versamento della contribuzione secondo il corretto regime previdenziale e ogni ulteriore attività necessaria a rendere la posizione assicurativa conforme al giudicato. In caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e poteri sostitutivi da esercitare nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dirigente dell’amministrazione debitrice operante ratione officii. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficienti il termine assegnato e la nomina del commissario, considerata la natura tecnico-amministrativa degli adempimenti. Il Ministero è stato condannato alle spese in favore della ricorrente, mentre le spese tra ricorrente e INPS sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudicato del giudice ordinario costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio amministrativo di ottemperanza quando l’amministrazione non ne dia integrale esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando il giudice ritenga sufficienti, per assicurare l’esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta dotato di poteri sostitutivi.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La ricorrente ha richiamato il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, quale elemento a sostegno dell’azione di ottemperanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario quando la pronuncia contenga obblighi conformativi o esecutivi a carico di una pubblica amministrazione e tali obblighi non siano stati integralmente adempiuti.
  • L’esecuzione parziale del giudicato non esclude l’ottemperanza: il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere agli specifici capi rimasti ineseguiti, anche quando siano già stati eseguiti gli obblighi pecuniari o gli altri obblighi contenuti nella pronuncia.
  • Quando un giudicato accerta la natura subordinata di un rapporto di lavoro formalmente qualificato in modo diverso e ordina la regolarizzazione contributiva, l’amministrazione datrice deve compiere tutti gli adempimenti amministrativi e previdenziali necessari, inclusa la trasmissione delle denunce contributive e il versamento della contribuzione secondo il regime previdenziale corretto.
  • Il mero avvio dell’iter amministrativo non equivale a integrale esecuzione del giudicato se l’amministrazione non dimostra l’effettiva conclusione degli adempimenti dovuti né fornisce dati certi sui tempi di definizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta con poteri sostitutivi, anche disponendo che l’incarico sia svolto da un dirigente dell’amministrazione debitrice ratione officii e senza compenso.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando, in relazione alla natura e alla complessità degli adempimenti ancora necessari, il termine assegnato e la nomina del commissario ad acta siano ritenuti strumenti sufficienti ad assicurare l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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