Cassazione Civile, Ordinanza n. 11432/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di un soggetto indicato come coobbligato, di una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento delle somme dovute in base ad atti di definizione scaturiti da accertamento con adesione. Tali atti erano stati sottoscritti dal contribuente in qualità di legale rappresentante della società debitrice, ma non erano stati seguiti da alcun pagamento. La cartella era stata notificata prima alla società, rimasta inerte, e poi al coobbligato personalmente, che aveva proposto ricorso. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva dedotto, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado perché il collegio risultava composto da giudici diversi da quelli che avevano sottoscritto il provvedimento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello ritenendo non provata la dedotta nullità. In cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 115, 132 e 161 c.p.c., sostenendo che la difformità tra collegio giudicante e sottoscrittore della sentenza emergeva dallo stesso testo della decisione e che il vizio doveva essere qualificato come nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice, non come mancanza assoluta di sottoscrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo pregiudiziale. Ha affermato che la difformità tra il collegio indicato in sentenza e il presidente che ha sottoscritto il provvedimento integra una nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c., e non un'ipotesi di mancanza assoluta di sottoscrizione ex art. 161, secondo comma, c.p.c. Conseguentemente, la nullità è deducibile nei limiti ordinari delle impugnazioni e comporta la cassazione con rinvio al giudice d'appello, non la rimessione al primo giudice. Il motivo accolto ha assorbito gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Caltanissetta, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della qualifica di coobbligato del destinatario della cartella
indicato come riferimento dei processi verbali di constatazione che avevano dato origine agli atti di definizione
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la violazione nella valutazione della prova documentale
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla struttura e sottoscrizione della sentenza
distinzione tra nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice e mancanza assoluta di sottoscrizione
richiamato per indicare il rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova
richiamato per la deducibilità in cassazione del travisamento del fatto probatorio, secondo la qualificazione del vizio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per error in procedendo
la decisione deliberata da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione determina nullità della sentenza
la nullità per violazione della composizione del giudice è ricondotta al vizio di costituzione del giudice
art. 111 Cost.
utilizzato come criterio di interpretazione costituzionalmente orientata, in funzione del giusto processo e della ragionevole durata
i vizi di nullità della sentenza sono deducibili nei termini ordinari di impugnazione
la rimessione al primo giudice è esclusa nel caso di semplice nullità e non di inesistenza o difetto assoluto di sottoscrizione
Massime di principio
- La divergenza tra la composizione del collegio indicata in sentenza e il nominativo del presidente che sottoscrive il provvedimento non integra, di regola, mancanza assoluta di sottoscrizione, ma nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.
- La nullità derivante da illegittima composizione del collegio o da sottoscrizione insufficiente resta soggetta ai normali termini e mezzi di impugnazione e non determina la rimessione automatica al primo giudice.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul dato probatorio in sé, non coincide con una mera erronea valutazione del fatto controverso e segue rimedi differenti a seconda della natura del fatto e del vizio dedotto.
- In sede di ricorso per cassazione per error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare la sussistenza del vizio denunciato.
- La firma del relatore/estensore e la presenza della sottoscrizione del presidente, ancorché riferita a nominativo diverso da quello indicato nell'epigrafe, impediscono normalmente di qualificare l'atto come privo di sottoscrizione in senso assoluto.
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