Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello, nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In sostanza sostenevano che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione della Corte d'appello era congrua, priva di evidenti illogicità e fondata su elementi ritenuti decisivi, quali l'assenza di elementi positivi e la presenza di numerosi precedenti penali e della gravità dei fatti.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile il mero dissenso rispetto alla valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche, salvo che la motivazione presenti manifeste illogicità o violazioni di legge.
- Per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della decisione.
- Una motivazione che valorizzi l'assenza di elementi positivi, i precedenti penali e la gravità del fatto può essere sufficiente a sostenere il diniego delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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