Sentenza del 16/07/2019 n. 4348 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Impugnazione - Somme iscritte a ruolo ex art. 36 bis D.p.r. 600/1973 - Termine decadenziale - Cartella - Vincolo - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e, in particolare, l’individuazione del momento dal quale decorre il termine decadenziale. Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse essere collegato alla notifica della cartella di pagamento. La decisione ha invece ritenuto che il termine non sia vincolato alla notificazione della cartella, ma decorra in relazione al visto di esecutorietà apposto sui ruoli, secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
L’impugnazione è stata decisa applicando il principio secondo cui, per le somme derivanti da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, la verifica della decadenza deve essere effettuata con riferimento al momento in cui il ruolo diviene esecutivo e non alla successiva data di notificazione della cartella. Ne consegue che la sola tardività della cartella, rispetto al termine ritenuto applicabile dal contribuente, non è sufficiente a determinarne l’illegittimità.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e consente l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai controlli automatizzati. Il termine decadenziale relativo a tali somme non è stato collegato alla notifica della cartella.
Art. 17 del d.P.R. n. 602/1973
È stato interpretato nel senso che il termine decadenziale per le somme iscritte a ruolo deve essere riferito al visto di esecutorietà apposto sui ruoli, anziché alla successiva notificazione della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Quando si contesta la decadenza dell’Amministrazione per somme derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis, occorre individuare il momento previsto dalla legge per la formazione e l’esecutorietà del ruolo, non limitarsi a verificare la data di notifica della cartella.
- La cartella di pagamento costituisce normalmente l’atto successivo di comunicazione e riscossione del ruolo: la sua data di notifica non coincide necessariamente con il termine iniziale o finale rilevante ai fini della decadenza.
- Per valutare una possibile decadenza è necessario esaminare la data del visto di esecutorietà, il periodo d’imposta interessato, la disciplina vigente ratione temporis e la specifica natura delle somme iscritte a ruolo.
- Il principio è coerente con Cass. n. 307/2002, richiamata nel testo, secondo cui la verifica del rispetto del termine deve essere ancorata alla formazione esecutiva del ruolo.
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