Sentenza n. 10515/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per accertata tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase latente, nonché verbale della commissione medica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deducendo, con il primo motivo, la violazione del d.m. n. 166/2019, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'erroneità dell'accertamento medico. Ha sostenuto che la positività al test Quantiferon non dimostrasse una tubercolosi attiva né, di per sé, una condizione invalidante o incompatibile con le mansioni operative; ha inoltre dedotto che la radiografia toracica e la valutazione specialistica avevano escluso alterazioni pleuro-parenchimali, sintomi di patologia infettiva in atto e la necessità di trattamento profilattico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, lamentando che l'amministrazione non avesse considerato il superamento delle prove concorsuali e gli ulteriori accertamenti clinici. Il Ministero ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e del punto 1 della Tabella A allegata al d.m. n. 166/2019, la mera presenza di tubercolosi latente fosse causa automatica di non idoneità, anche in ragione del possibile rischio di progressione della patologia durante attività caratterizzate da stress psico-fisico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha interpretato l'art. 1, comma 4, del d.m. n. 166/2019 e il punto 1 della Tabella A nel senso che la tubercolosi latente non determina automaticamente l'esclusione dai ruoli operativi dei vigili del fuoco, dovendo essere verificato, mediante adeguata istruttoria, se la concreta condizione clinica del candidato costituisca un apprezzabile fattore di rischio rispetto alle mansioni da svolgere. Tale interpretazione è imposta dalla ratio della disciplina, diretta a tutelare la salute del candidato e dei colleghi e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché dai principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Nel caso concreto l'amministrazione non ha documentato sufficienti ragioni per ritenere la tubercolosi latente sempre ostativa e si è basata su un generico rischio correlato allo stress delle mansioni operative, senza valutare il contesto anamnestico e clinico individuale. Le verificazioni disposte dal TAR hanno accertato l'assenza di malattia attiva e contagiosità, la presenza di un'infezione tubercolare latente, il perfetto stato di salute del ricorrente, l'assenza di comorbidità e l'assenza di evidenze scientifiche di un aumentato rischio di progressione nei vigili del fuoco o in categorie sottoposte a stress analogo. È stata quindi esclusa la presenza di controindicazioni allo svolgimento delle mansioni e il carattere predittivo della condizione rispetto a possibili peggioramenti. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese delle verificazioni sono state poste a carico del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione, letta insieme al punto 1 della Tabella A, non può essere applicata nel senso di rendere automaticamente escludente ogni forma di tubercolosi latente, senza valutare la concreta condizione clinica e il rischio rispetto alle mansioni operative.
punto 1 della Tabella A allegata al d.m. 4 novembre 2019, n. 166
la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente
La previsione deve essere interpretata in modo ragionevole e proporzionato: la tubercolosi latente esclude il candidato soltanto quando, tenuto conto del quadro anamnestico e clinico generale e dell'assenza o presenza di comorbidità, sia predittiva di possibili peggioramenti della salute o presenti controindicazioni alle mansioni operative.
art. 3 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento del principio di ragionevolezza e non discriminazione nell'accesso al lavoro pubblico per ragioni di salute.
art. 21 CDFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato insieme ai principi eurounitari di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.
direttiva 2000/78/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata quale parametro eurounitario di non discriminazione nell'accesso al lavoro.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; la decisione accerta in concreto l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione dell'esclusione.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di buon andamento; la decisione valorizza la necessità di un accertamento individualizzato e non meramente astratto.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base processuale per la verificazione disposta dal giudice.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base processuale per l'ulteriore verificazione medico-specialistica.
previo avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La previsione regolamentare che annovera una patologia tra le cause di non idoneità per l'accesso a ruoli operativi non può essere applicata automaticamente quando la condizione patologica presenti forme e gravità diverse: occorre interpretarla secondo ragionevolezza, proporzionalità e finalità della disciplina.
- La tubercolosi latente non costituisce, di per sé, causa automatica di esclusione dall'accesso ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quando, considerando il quadro anamnestico e clinico generale del candidato e l'assenza di comorbidità, non sia predittiva di possibili peggioramenti della salute e non presenti controindicazioni allo svolgimento delle mansioni.
- L'amministrazione, per escludere un candidato sulla base di una condizione patologica latente, deve svolgere e documentare un'istruttoria individualizzata, verificando l'effettivo rischio per la salute del candidato e dei colleghi in rapporto alle mansioni concrete; non è sufficiente richiamare in modo astratto lo stress psico-fisico normalmente connesso all'attività lavorativa.
- Le limitazioni all'accesso al lavoro pubblico fondate su condizioni di salute sono legittime solo nella misura strettamente necessaria a perseguire le finalità di tutela della salute e della sicurezza; sono illegittime quando si basano su condizioni prive di adeguata giustificazione clinica rispetto alle funzioni da svolgere.
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