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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35088/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un lavoratore poi deceduto e proseguita dagli eredi, volta all’ammissione al passivo del fallimento di una società per azioni di crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., per tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, ferie non godute e trattamento di fine rapporto. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo provato il rapporto di lavoro subordinato per l’intero periodo 1966-2007 e la cumulabilità con le cariche sociali di consigliere, presidente e amministratore delegato assunte dal creditore dal novembre 2000. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia o motivazione apparente sull’eccezione di inadempimento; 2) omesso esame o motivazione apparente circa l’inesistenza di un effettivo vincolo di subordinazione nel periodo in cui il creditore era anche amministratore della società; 3) omesso esame o motivazione apparente sulla prevalenza dell’attività gestoria rispetto al lavoro subordinato, con conseguente esclusione del privilegio per le somme riferite a quel periodo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’eccezione di inadempimento era stata in realtà esaminata e comunque era stata formulata in modo generico, mentre ha accolto il secondo motivo: per la cumulabilità tra carica di amministratore e lavoro subordinato non basta la persistenza formale del rapporto, ma occorre la prova concreta di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e dell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo sociale nel suo complesso. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo esame limitato al periodo in cui il creditore aveva rivestito anche le cariche sociali e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo del ricorso del fallimento, rigettando il primo e dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché verifichi se, nel periodo novembre 2000-giugno 2007, sussistesse davvero un rapporto di lavoro subordinato cumulabile con le cariche di amministratore e se, in difetto, vadano rideterminate le voci di credito ammesse al passivo, escludendo quelle incompatibili con l’attività gestoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito si colloca la domanda originaria del creditore

  • art. 99 r.d. n. 267/1942

    richiamato quale norma processuale del giudizio di opposizione allo stato passivo e del ricorso in cassazione

  • art. 1243 c.c.

    il controcredito invocato in compensazione deve essere certo; se contestato e privo di riscontro probatorio non può fondare la compensazione

  • art. 1460 c.c.

    richiamato a sostegno dell’eccezione di inadempimento; la Corte distingue tale eccezione dalla compensazione e ne valuta la formulazione concreta

  • art. 2094 c.c.

    per il rapporto di lavoro subordinato è necessario l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i fatti costitutivi dell’eccezione di inadempimento e del controcredito grava sul fallimento che li allega

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    il privilegio per crediti di lavoro si applica solo alle somme effettivamente derivanti da rapporto subordinato; va escluso per la parte incompatibile con l’attività gestoria se il cumulo non è provato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla denunciata omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione del provvedimento

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione al giudicato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come norma di interpretazione contrattuale nel primo motivo

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come norma di interpretazione contrattuale nel primo motivo

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come norma di interpretazione contrattuale nel primo motivo

  • art. 1369 c.c.

    richiamato come norma di interpretazione contrattuale nel primo motivo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di giudicato

Massime di principio

  • L’eccezione di inadempimento, per essere utilmente valutata, deve essere specifica e circostanziata; la mera allegazione generica non impone al giudice un approfondimento diverso né integra omessa pronuncia se il provvedimento ne dà comunque conto.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore che invochi un controcredito in compensazione deve allegarne e provarne l’esistenza, la certezza e l’ammontare; se il controcredito è contestato e resta sfornito di prova, la compensazione non può essere accolta.
  • La coesistenza tra carica sociale e rapporto di lavoro subordinato in una società di capitali è ammissibile solo se il lavoratore dimostra in concreto che le mansioni svolte sono diverse da quelle proprie della carica e che egli è assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo sociale.
  • La persistenza formale di un contratto di lavoro non basta, da sola, a fondare il diritto alle tipiche voci retributive del lavoro subordinato quando il soggetto abbia anche svolto funzioni gestorie incompatibili: occorre verificare in concreto la reale subordinazione nel periodo considerato.
  • Se non è provata la concreta cumulabilità tra attività gestoria e subordinazione, il credito ammesso al passivo va eventualmente limitato al periodo in cui il rapporto di lavoro subordinato è sicuramente configurabile oppure depurato delle voci incompatibili con la funzione di amministratore.
  • Nel rapporto di lavoro subordinato, l’onere di provare l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare grava su chi deduce l’esistenza del rapporto, specialmente quando tale rapporto coesista con la titolarità di cariche sociali apicali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpunugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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