Cassazione Penale, Sentenza n. 34676/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 20/06/2025 che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione (art. 629 c.p.), con concorso e tentativo (artt. 110 e 56 c.p.), contestando: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sull'aggravante del metodo mafioso, deducendo che il Tribunale si sarebbe limitato a ripetere le argomentazioni degli inquirenti senza confrontarsi pienamente con le osservazioni del GIP; che i messaggi e le conversazioni erano privi di contenuto minatorio e le persone offese avevano negato di essersi sentite minacciate; che i rapporti pregressi e la situazione di bisogno economico giustificano le richieste di aiuto; e che i legami familiari non possono da soli configurare il metodo mafioso perché, secondo la difesa, Cosa Nostra sarebbe ormai smantellata; 2) violazione di legge e difetto di motivazione circa le esigenze cautelari (inquinamento probatorio e reiterazione del reato), ritenute basate su congetture e su presunzioni di legge anziché su elementi concreti e attuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile, nella parte in cui mira a una nuova valutazione dei fatti, qualsiasi censura che comporti un diverso apprezzamento degli elementi indiziari di merito; ha dichiarato infondato il primo motivo sul piano del diritto, affermando che l'ordinanza impugnata contiene una motivazione omogenea, priva di passaggi illogici o contraddittori, che ha valutato congruamente tutte le emergenze investigative nell'insieme. La Corte ha confermato che la minaccia estorsiva può assumere forme implicite o "silenti" e che il richiamo al contesto mafioso e certe modalità comunicative (richieste insistenti di denaro, telefonate dall'interno del carcere, avvertimenti obliqui, riferimenti alle passate appartenenze) possono legittimamente integrare l'aggravante del metodo mafioso. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il Tribunale ha motivato adeguatamente il periculum libertatis (rischio di inquinamento probatorio e reiterazione) facendo leva su elementi concreti: contatti insistenti e recenti con le persone offese, contatti dall'interno del carcere, rapporti con pregiudicati inseriti nella malavita, inefficacia deterrente delle precedenti condanne e la relativa presunzione di pericolo prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa al delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto che, anche senza minacce esplicite, la condotta contestata può integrare l'estorsione se produce una pressione idonea a coartare la volontà della vittima
Regola il concorso di persone nel reato; applicata per ricondurre i comportamenti congiunti degli indagati nella medesima fattispecie estorsiva
Norma sulla tentata consumazione del reato; richiamata in relazione al tentativo di estorsione configurato dagli elementi indiziari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione che opera come presunzione relativa di attualità del pericolo quando è contestata l'aggravante mafiosa; la Corte ne ha richiamato l'operatività ma solo dopo avere valutato positivamente gli elementi concreti a sostegno del periculum libertatis
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorso in Cassazione; applicata alla luce del rigetto dei ricorsi
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: i ricorsi contro misure cautelari sono ammissibili solo se denunciano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per chiedere diverso apprezzamento delle prove
- La minaccia estorsiva può essere implicita o "silente": anche richieste insistenti di denaro, avvertimenti obliqui e riferimenti a legami o reputazioni mafiose possono costituzionalmente avere rilevanza intimidatoria idonea a integrare l'estorsione
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche quando il messaggio intimidatorio non è esplicito, se il contesto e gli stilemi comunicativi evocano il potere e la ritorsione del sodalizio
- Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di inquinamento probatorio o reiterazione è necessario un percorso motivazionale concreto: contatti recenti e insistenti con le vittime, comunicazioni dall'interno del carcere, rapporti con soggetti inseriti nella malavita e inefficacia deterrente di precedenti condanne sono elementi rilevanti
- La mera affermazione della "passata" esistenza o del presunto smantellamento di un’organizzazione criminale non esonera dall'analisi degli specifici elementi probatori; non è sufficiente una generica deduzione storico-sociale per escludere il metodo mafioso
- Le censure generiche o che si limitano a sottolineare l'intervallo temporale trascorso senza proporre elementi nuovi sono, di norma, inidonee a scalfire la motivazione del giudice di merito
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