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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30088/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un agente della riscossione aveva avviato un'espropriazione presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 per crediti iscritti a ruolo riferiti a omissioni contributive. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., sostenendo, tra l'altro, che il credito fosse prescritto e che il pignoramento fosse nullo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione; la Corte d'appello, su impugnazione dell'agente della riscossione, aveva riformato la decisione ritenendo non maturata la prescrizione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio, come questione pregiudiziale, il difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione del terzo pignorato nei gradi di merito e anche in cassazione.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata non per esaminare nel merito la prescrizione, ma perché il giudizio di opposizione esecutiva relativo a un pignoramento presso terzi era stato celebrato senza la partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Ha quindi annullato la decisione della Corte d'appello e rinviato la causa al Tribunale di Lecce, quale giudice di primo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di opposizione o alla fase del processo.
  • La mancata partecipazione del terzo pignorato determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione delle pronunce rese con rinvio al giudice di primo grado.
  • Quando il giudizio ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore di procedere all'esecuzione e incide direttamente sulla sfera patrimoniale del terzo debitor debitoris, quest'ultimo deve essere parte del processo per garantire il contraddittorio.
  • In presenza di violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sanata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve annullare le decisioni emesse e rimettere la causa al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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