Sentenza del 08/07/2015 n. 14208 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato due dinieghi di condono (atti n. 2900/2006 e n. 3989/2006), relativi alla definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della L. n. 289/2002. L'Ufficio l'aveva negata perché, dopo aver pagato la prima rata, la società non aveva versato tempestivamente le rate successive. La CTP di Foggia aveva accolto i ricorsi e la CTR della Puglia aveva confermato tale esito, ritenendo applicabile anche all'art. 9-bis la regola secondo cui l'omesso pagamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la definizione. L'Agenzia ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis, sostenendo che questa forma di condono, diversamente da quelle premiali, non ridetermina il debito d'imposta: mira soltanto a evitare le sanzioni e richiede quindi il pagamento integrale delle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando i ricorsi originari della società contro entrambi i dinieghi. Ha stabilito che il condono dell'art. 9-bis è clemenziale, non premiale: il debito tributario dichiarato resta invariato e la definizione si perfeziona soltanto con il pagamento integrale, anche in caso di rateizzazione; il pagamento della prima rata, senza il tempestivo versamento delle successive, non basta. I dinieghi dell'Ufficio erano quindi legittimi. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché l'indirizzo interpretativo si era consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Nell'ipotesi prevista invece dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione del contestato omesso o ritardato versamento, solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.
La definizione prevista dall'art. 9-bis si perfeziona soltanto con il pagamento integrale delle somme dovute. Se si sceglie la rateizzazione, il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento del condono; il debito tributario originario resta fermo e torna applicabile il regime sanzionatorio.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Nell'ipotesi prevista invece dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione del contestato omesso o ritardato versamento, solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.
La Corte richiama l'art. 36-bis per rilevare che, nella fattispecie dell'art. 9-bis, non occorre una liquidazione volta a determinare nuovamente l'importo: il quantum è già indicato nella dichiarazione integrativa. Ciò sostiene la necessità del pagamento integrale dell'importo dovuto per conseguire la definizione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Essendo in fatto incontroverso che la contribuente, richiesta, con due separate istanze, la definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non abbia fatto seguire al pagamento della prima rata il tempestivo versamento degli importi dovuti per le rate successive, non occorrendo quindi ulteriori accertamenti di fatto, cassata la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, dovendo essere rigettati gli originari ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli atti di diniego di condono impugnati, legittimi alla stregua del principio di diritto dinanzi espresso da questa Corte conformemente al proprio indirizzo in materia.
Quando, dopo la cassazione, non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito. In questo caso ha rigettato i ricorsi originari della contribuente contro i dinieghi.
Massime di principio
- Per la definizione agevolata dell'art. 9-bis della L. n. 289/2002, il pagamento della sola prima rata non perfeziona il condono: è necessario versare integralmente e tempestivamente tutte le somme dovute secondo il piano rateale.
- Il condono dell'art. 9-bis ha natura clemenziale e non ridetermina né estingue il debito d'imposta dichiarato; il beneficio consiste nell'evitare le sanzioni e dipende dal pagamento integrale.
- Se le rate successive alla prima non vengono pagate nei termini, il contribuente non consegue il beneficio e l'Ufficio può negare la definizione; il debito tributario resta dovuto e si applicano le conseguenze sanzionatorie previste.
- Non si deve estendere automaticamente all'art. 9-bis la disciplina di altre forme di condono della stessa legge: occorre distinguere in base alla funzione e agli effetti propri di ciascuna definizione.
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