Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27967/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno, condannato per avere omesso la comunicazione di una variazione patrimoniale derivante da un atto notarile del 15 dicembre 2015. La Corte d'appello aveva confermato la condanna per la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto per i soggetti in misura di prevenzione. In cassazione l'imputato ha proposto cinque motivi: 1) il termine decennale dell'obbligo di comunicazione sarebbe già spirato, sostenendo che il dies a quo dovesse essere ancorato alla notificazione/esecuzione del decreto applicativo della misura, con conseguente cessazione dell'obbligo prima dell'atto del 2015; 2) l'operazione riguardava l'acquisto di un diritto di abitazione, che non comporterebbe un effettivo incremento patrimoniale rilevante; 3) il bene acquisito sarebbe comunque destinato ai bisogni quotidiani e quindi escluso dall'obbligo di comunicazione; 4) sarebbe mancata la prova del dolo, essendo l'omissione frutto della convinzione che l'operazione non avesse rilevanza economica, con invocazione dell'errore sul precetto/ignoranza inevitabile della legge; 5) sulla base di tali rilievi la Corte avrebbe dovuto annullare senza rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità, osservando che il ricorrente contestava la data di definitività della misura senza indicare elementi documentali specifici e proponendo per la prima volta in cassazione una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella già accolta nei giudizi di merito. Ha inoltre ribadito che l'obbligo di comunicazione decorre dalla definitività del provvedimento applicativo della misura e non dalla sua esecuzione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, qualificando l'acquisto del diritto di abitazione come accrescimento patrimoniale, anche perché il diritto era stato espressamente valorizzato nell'atto notarile. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, escludendo che un immobile o un diritto su immobile possa essere ricompreso tra i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, nozione riferita a beni materiali ad utilizzazione quotidiana e suscettibili di consumo. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile: l'ignoranza dell'obbligo di comunicazione integra errore sulla legge penale o extrapenale integratrice, rilevante solo se inevitabile, ma il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare la inevitabilità dell'ignoranza. Il quinto motivo è stato respinto perché meramente dipendente dall'accoglimento degli altri motivi. La condanna di merito è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Sanziona penalmente l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali dovute da chi è già sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva.

  • art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "Le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14"

    L'obbligo di comunicazione sorge con la definitività del provvedimento applicativo della misura, dura dieci anni e non dipende dall'esecuzione della misura; cessando solo per revoca della misura. I beni destinati ai bisogni quotidiani sono esclusi.

  • art. 5 c.p.

    L'ignoranza della legge penale rileva solo se inevitabile; nel caso concreto la deduzione difensiva è stata ritenuta non specificamente dimostrata.

  • art. 47, terzo comma, c.p.

    L'errore sul precetto integrato dalla norma extra-penale non è errore sul fatto ma ignoranza della legge, quindi scusabile solo se inevitabile.

  • art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646

    Richiamato in via analogica per affermare che l'obbligo di comunicazione integra il precetto penale e la sua ignoranza non esclude il dolo salvo inevitabilità.

  • art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646

    Norma sanzionatoria richiamata come schema identico a quello del d.lgs. 159/2011 per ribadire la natura penale dell'obbligo di comunicazione.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione, l'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali decorre dalla definitività del provvedimento applicativo della misura e permane per dieci anni, indipendentemente dalla diversa data di esecuzione del provvedimento.
  • L'obbligo di comunicazione riguarda ogni variazione patrimoniale di valore rilevante, compreso l'acquisto di un diritto reale di godimento come il diritto di abitazione, quando il relativo valore sia espressamente quantificato e produca un incremento patrimoniale.
  • L'esclusione prevista per i beni destinati ai bisogni quotidiani deve essere interpretata restrittivamente e riguarda beni materiali ad utilizzazione giornaliera e suscettibili di consumo, non beni immobili né diritti reali su immobili.
  • L'ignoranza dell'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali integra ignoranza della legge penale o della legge extra-penale integratrice del precetto, e non errore sul fatto; essa è scusabile solo se l'imputato dimostri l'inevitabilità dell'ignoranza attraverso un serio adempimento del dovere di informazione o tramite elementi oggettivi idonei a giustificarla.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una ricostruzione fattuale alternativa senza specificare gli elementi probatori o documentali su cui essa si fonda, specie quando la diversa questione non sia stata proposta nei medesimi termini nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.