Cassazione Civile, Ordinanza n. 10270/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasceva da un contratto di appalto di servizi di pulizia e smaltimento rifiuti e da una scrittura integrativa con cui erano stati disciplinati servizi supplementari di pulizia delle scarpate con prolungamento dell'attività. L'appaltatrice chiedeva il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per tali servizi supplementari, anche per il periodo successivo alla scadenza della scrittura integrativa, sostenendo che essi dovessero considerarsi prorogati fino alla scadenza del contratto principale e che vi fosse uno stretto collegamento negoziale tra i due rapporti. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la stessa appaltatrice, chiedendo formalmente la proroga del contratto aggiuntivo dopo la scadenza, avesse dimostrato di sapere che la copertura contrattuale era cessata; aveva inoltre rilevato la mancanza della prova scritta richiesta per la modifica contrattuale e il mancato rilascio della proroga. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., lamentando che il giudice di merito avesse disatteso il dato letterale complessivo e la comune intenzione delle parti, nonché il principio di gerarchia dei canoni ermeneutici, negando il collegamento tra i negozi e la conseguente durata delle prestazioni supplementari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per censurare l'interpretazione di una clausola contrattuale, non basta richiamare in astratto gli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato. La censura non può risolversi in una mera contrapposizione tra l'interpretazione prospettata dalla parte e quella accolta nella sentenza impugnata, quando quest'ultima sia una delle interpretazioni plausibili del testo contrattuale. Nel caso concreto, la lettura della Corte territoriale è stata reputata conforme ai canoni ermeneutici, perché fondata sulla scadenza espressa al 31.12.2004, sul comportamento successivo delle parti e sulla richiesta di proroga poi negata, oltre che sul criterio dell'art. 1367 c.c. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come primo canone di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che, per denunciare la sua violazione, il ricorrente deve indicare specificamente il canone disatteso e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
È richiamato a sostegno dell'interpretazione preferita dalla Corte d'appello, nel senso che tra più significati va privilegiato quello che attribuisce qualche effetto alla clausola rispetto a quello che la renderebbe priva di utilità.
La Corte ribadisce che la loro violazione può essere dedotta solo con specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente disattesi e delle ragioni del discostamento del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'interpretazione di un contratto non è ammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa del testo, senza indicare con precisione quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati e in che modo.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché diversa da quella sostenuta dalla parte soccombente.
- L'accertamento della volontà negoziale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo nei limiti della dedotta violazione dei canoni legali di interpretazione o della motivazione illogica o insufficiente nei termini consentiti.
- Nell'interpretazione del contratto deve essere valorizzato anche il comportamento successivo delle parti, quale elemento idoneo a confermare la comune intenzione negoziale e la consapevolezza della scadenza o dell'assetto pattizio.
- Tra più interpretazioni possibili di una clausola, va preferita quella che consente alla disposizione di produrre qualche effetto utile piuttosto che quella che la renderebbe priva di significato o di efficacia.
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