Cassazione Penale, Sentenza n. 640/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza che le ha condannate per tentato furto aggravato (artt.56,110,624,625 n.2 c.p.). Contestano: 1) l'errata identificazione della "persona offesa" e la provenienza della querela (affermazione che la querela sarebbe stata presentata da Stefano Verri, senza poteri di rappresentanza); 2) la mancanza della condizione di procedibilità e la nullità/insufficienza della procura (artt.336 e 337 c.p.p.); 3) la presunta inversione dell'onere della prova in ordine alla procura speciale; 4) la negata applicazione dell'art.162-ter c.p. (estinzione per riparazione) in quanto le imputate avrebbero restituito spontaneamente la merce prima dell'apertura del dibattimento; 5) il diniego della possibilità di ottenere un termine per effettuare un'offerta reale risarcitoria dopo la riqualificazione del reato in tentato furto semplice e la mancata rimessione in termini per presentare l'offerta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la giurisprudenza che legittima la presentazione della querela da parte del responsabile del supermercato anche senza poteri di rappresentanza (richiamando Sez. U. n.40354/2013). Ha escluso l'applicabilità dell'estinzione per riparazione nel caso concreto: la semplice restituzione del bene non soddisfa i requisiti di cui all'art.162-ter c.p. e, in ogni caso, le ricorrenti non avevano formulato un'offerta reale né allegato elementi a sostegno di una istanza di concessione del termine ai sensi del comma 2. Ha confermato che la valutazione della congruità del risarcimento e la verifica della tempestività spettano al giudice di merito. Ricorsi rigettati e condanna delle ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 56, 110, 624, 625 n.2
Norme impiegate per la qualificazione originaria del fatto come tentato furto aggravato e per la partecipazione in concorso; la Corte ha confermato la ricostruzione fattuale che giustifica la condanna secondo tali articoli.
Codice di procedura penale, artt. 336 e 337, comma 3
Riferiti alla condizione di procedibilità (querela) e alle formalità relative alla procura; la Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi perché la giurisprudenza ammette la querela da parte del responsabile del supermercato anche se privo di procura speciale.
"Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato"
La norma introduce una causa estintiva per condotte riparatorie purché intervenute entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento; richiede che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, valuti la congruità del risarcimento. La Corte ha interpretato che la semplice restituzione del bene non è di per sé sufficiente e che l'offerta reale o la richiesta motivata di un termine (comma 2) sono condizioni procedurali necessarie per ottenere il beneficio.
Art. 162‑ter, comma 2, cod. pen.
Consente al giudice, in determinate condizioni, di fissare un termine (max 6 mesi) per il pagamento della somma riparatoria con sospensione del processo; la Corte ha precisato che la concessione del termine è discrezionale e deve essere supportata da una specifica istanza e da allegazioni che giustifichino l'impossibilità di adempiere entro il termine ordinario.
Art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Riferimento storico/di principio alla disciplina che consente estinzione dei reati per condotte riparatorie (giudice di pace); usato dalla Corte per collocare l'art.162‑ter nel solco normativo volto alla deflazione del contenzioso.
Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi in Cassazione; la Corte ha condannato le ricorrenti alle spese in base a questo articolo.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Precedente richiamato dalla Corte che legittima la presentazione della querela da parte del responsabile di un supermercato anche se privo di poteri di rappresentanza del proprietario; decisivo per rigettare i motivi basati sull'assenza di procura speciale.
Massime di principio
- La querela per un furto in un esercizio commerciale può essere validamente proposta anche dal responsabile del supermercato/gestore dell'esercizio, anche in assenza di una procura speciale che lo rappresenti formalmente; la giurisprudenza riconosce tale legittimazione pratica.
- L'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art.162‑ter richiede: a) che la riparazione sia avvenuta entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; b) che il giudice abbia sentito le parti e la persona offesa; c) che il giudice valuti la congruità della riparazione. La mera restituzione del bene sottratto non è automaticamente sufficiente.
- L'offerta reale del risarcimento è uno strumento previsto dalla norma: l'imputato può formulare un'offerta reale anche se non accettata dalla persona offesa, ma il giudice deve ritenere l'offerta congrua. Se l'imputato non può pagare per tempo, deve chiedere motivatamente il termine previsto dal comma 2 e allegare circostanze che giustifichino la rateizzazione; la concessione è discrezionale.
- In caso di riqualificazione del reato (es. da furto aggravato a furto semplice), la possibilità di accedere ai benefici riparatori non si automatizza: la riqualificazione può rendere il reato procedibile a querela, ma resta necessario rispettare i requisiti procedurali e temporali previsti dall'art.162‑ter e formulare le offerte/istanze nei modi e nei tempi richiesti.
- L'onere della prova sulla sussistenza di poteri di rappresentanza o di una procura speciale grava generalmente sul querelante che la invoca, tuttavia la giurisprudenza può ammettere la validità della querela anche in assenza di procura formale quando il soggetto eserciti in concreto la responsabilità dell'esercizio commerciale.
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