Cassazione Penale, Ordinanza n. 33310/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Modena, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra due gruppi di reati: il delitto di ricettazione aggravata dalla recidiva, giudicato con sentenza irrevocabile dal 23 aprile 2022 e commesso il 7 giugno 2019, e i delitti di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, giudicati con sentenza irrevocabile dal 25 ottobre 2022 e commessi il 12 ottobre 2020. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non dimostrata l'unicità del disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale superiore a un anno tra le condotte, la parziale eterogeneità dei beni giuridici tutelati e l'assenza di elementi idonei a dimostrare una preventiva ideazione unitaria. Aveva inoltre osservato che la precarietà economica del condannato era compatibile con uno stile di vita caratterizzato dalla sistematica e contingente commissione di illeciti, ma non provava un progetto criminoso unitario. Il ricorso contestava il rilievo attribuito al dato temporale e richiamava genericamente gli indicatori già dedotti davanti al Tribunale. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non introducessero elementi specifici e concreti e sollecitassero una non consentita rivalutazione del fatto e della motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione sia inadeguata o manifestamente illogica. Ha rilevato che il Tribunale aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica e che il ricorrente non aveva assolto l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione, limitandosi a riproporre argomenti già valutati e a chiedere una rivalutazione degli elementi fattuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la relativa applicazione richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso.
Delitto di ricettazione oggetto di una delle sentenze poste a fondamento della richiesta di continuazione.
Delitto di rapina aggravata oggetto dell'altra sentenza irrevocabile.
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato nel secondo gruppo di reati.
Delitto di lesioni personali contestato nel secondo gruppo di reati.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede che il condannato alleghi elementi specifici e concreti dai quali desumere la preventiva ideazione unitaria dei reati; non è sufficiente la sola contiguità cronologica delle condotte o l'identità o analogia dei titoli di reato.
- La contiguità temporale e l'omogeneità, totale o parziale, dei reati costituiscono indici sintomatici valutabili dal giudice, ma non dimostrano di per sé l'unicità del disegno criminoso e possono essere compatibili con un'abitualità criminosa o con la sistematica e contingente commissione di illeciti.
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile soltanto se sorretta da motivazione inadeguata o manifestamente illogica.
- È inammissibile il ricorso che, senza indicare specifiche carenze logiche o argomentative della motivazione, si limiti a riproporre gli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione o solleciti una nuova valutazione del fatto.
Come è indicizzato
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