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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10584/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per occupazione abusiva. Con tre motivi ha dedotto vizio di motivazione sia in ordine alla responsabilità per il reato contestato sia riguardo alla ritenuta attendibilità del teste Motta. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano aspecifiche, reiterative di censure già svolte in appello, concentrate esclusivamente su questioni di fatto e sulla ricostruzione del materiale probatorio, quindi estranee ai limiti del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile Invimit SGR spa, liquidate in euro 3.167,00 oltre accessori di legge. La sentenza d'appello, che aveva ritenuto la responsabilità per occupazione abusiva, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • artt. 633, 639-bis c.p.

    La contestazione concerneva il reato di occupazione abusiva; la Corte non ha esaminato nel merito la qualificazione giuridica, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure di legittimità sulla motivazione della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera reiterazione di doglianze di fatto già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio di motivazione non può essere trasformata in una nuova valutazione del compendio probatorio: gli apprezzamenti di fatto sorretti da motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica sono insindacabili in sede di legittimità.
  • La valutazione dell'attendibilità di un teste, quando sia espressamente argomentata dal giudice di merito e sia coerente con gli altri elementi probatori, non è rivalutabile in cassazione se la critica si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può determinare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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