Cassazione Penale, Ordinanza n. 02359/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello per il reato di evasione, deducendo che l'allontanamento dal domicilio, nelle due occasioni contestate, non avrebbe integrato l'evasione ma al più una violazione delle prescrizioni ex art. 276 c.p.p., sostenendo di essere rimasto in casa e di non avere udito il citofono durante il controllo dei verbalizzanti. Contestava inoltre il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto immotivato o comunque non adeguatamente giustificato. Il ricorso è stato ritenuto basato su censure in fatto e manifestamente infondate, oltre che generiche sul punto del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che l'allontanamento del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari dal luogo in cui era autorizzato a svolgere l'attività lavorativa integra il reato di evasione, poiché l'autorizzazione non sospende la misura cautelare ma ne modifica soltanto il luogo di esecuzione; di conseguenza, la violazione dell'obbligo di permanenza nel luogo di lavoro autorizzato non è mera trasgressione alle prescrizioni ex art. 276 c.p.p. Inoltre, la doglianza sulla permanenza in casa è stata ritenuta priva di prova, e quella sul diniego delle attenuanti generiche è stata reputata generica, essendo la motivazione della sentenza di merito fondata sui numerosi e specifici precedenti dell'imputato. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo autorizzato per l'attività lavorativa integra evasione, in quanto l'autorizzazione non fa venir meno la misura ma ne sposta solo il luogo di esecuzione.
trasgressione alle prescrizioni
Si applica alle sole prescrizioni accessorie o ulteriori rispetto al divieto di allontanamento tipico della misura; non copre la violazione dell'obbligo di permanenza nel luogo dove la misura è eseguita.
non citato espressamente nel testo, ma la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche viene ritenuta sufficiente perché ancorata ai precedenti dell'imputato; non si desume una specifica regola ulteriore.
Massime di principio
- Per il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori dal domicilio non sospende la misura cautelare, ma individua un diverso luogo di esecuzione della stessa; l'allontanamento non consentito da tale luogo può integrare evasione ex art. 385 c.p.
- La violazione dell'obbligo di permanenza nel luogo autorizzato per il lavoro non costituisce mera trasgressione alle prescrizioni di cui all'art. 276 c.p.p., poiché tale norma riguarda solo obblighi accessori o ulteriori rispetto al nucleo essenziale della misura.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che richiedono una rivalutazione del fatto, specie quando la deduzione difensiva è priva di supporto probatorio o contrasta con l'accertamento di merito.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se formulata in modo generico e quando la motivazione di merito si fonda su elementi specifici, come i precedenti penali dell'imputato.
Come è indicizzato
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