Sentenza del 04/06/2020 n. 10561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento Irpef per il 2001, con cui era stata imputata a Z.G. una plusvalenza di euro 220.088,11 derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Il terreno, acquistato nel 1989 per 15 milioni di lire, era stato donato dalla contribuente ai figli il 10 maggio 2001 per euro 232.405,61; nello stesso giorno i figli lo avevano venduto a una società per il medesimo valore. La CTR della Calabria, riformando la decisione della CTP di Cosenza, aveva ritenuto la contestualità degli atti indice di un disegno elusivo e confermato l’accertamento. In cassazione Z.G. ha contestato l’applicabilità dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e la motivazione della CTR, sostenendo che mancassero i presupposti dell’interposizione e che la donazione fosse sorretta da spirito di liberalità.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: l’art. 37, comma 3, può applicarsi anche a donazioni tra genitori e figli seguite dalla vendita del bene, quando l’operazione sia strumentale a evitare la tassazione della plusvalenza. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: la sola contestualità tra donazione e vendita non prova l’interposizione fittizia né l’intento elusivo, e non basta a superare la realtà documentale della donazione; occorrono ulteriori elementi, valutati anche considerando la libertà dei genitori di pianificare la successione e di scegliere negozi non fiscalmente più onerosi. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, senza rinvio, deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 6.500 per compensi ed euro 200 per esborsi.
Norme richiamate
Art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale; in tale valutazione occorre, tuttavia, tenere conto nei rapporti tra genitori e figli della libertà di pianificazione della successione.
La norma può operare anche quando la plusvalenza è evitata attraverso una donazione a familiari seguita dalla vendita del bene. Tuttavia, la qualificazione elusiva richiede una valutazione concreta dell’uso dello strumento negoziale e, nei rapporti tra genitori e figli, deve rispettare la libertà di pianificazione patrimoniale e successoria.
L'unico elemento emerso nel corso del giudizio di merito e dunque valorizzato dalla CTR attiene alla contestualità tra donazione e vendita, elemento che, per quanto sopra osservato, non è da solo un elemento idoneo a consentire il superamento della realtà documentale e ad escludere che vi sia stata un'effettiva attribuzione patrimoniale a titolo gratuito della madre ai figli, con la quale, per spirito di liberalità, la prima abbia inteso arricchire (art. 769 cod. civ.) i secondi.
La donazione, quale attribuzione gratuita diretta ad arricchire il donatario per spirito di liberalità, non può essere disconosciuta sulla sola base della vicinanza temporale a una successiva vendita; servono elementi ulteriori che mettano concretamente in dubbio la realtà dell’attribuzione.
Massime di principio
- Una donazione tra genitore e figli seguita dalla vendita del bene può essere sottoposta a verifica antielusiva, ma non è automaticamente fittizia o abusiva solo perché gli atti sono contestuali.
- La contestualità temporale, da sola, non è prova sufficiente dell’interposizione: l’Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti, come la partecipazione del donante alle trattative o il versamento a suo favore di acconti sul prezzo.
- Nel valutare l’operazione occorre considerare la realtà dell’attribuzione patrimoniale e l’eventuale effettivo spirito di liberalità, insieme alla libertà dei genitori di pianificare la successione e di scegliere una soluzione negoziale fiscalmente meno onerosa.
- L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 può applicarsi anche quando l’operazione mira a evitare la tassazione di una plusvalenza, ma l’intento elusivo deve risultare da un insieme di elementi probatori idonei, non da un’affermazione apodittica.
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