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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09302/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato dal Tribunale per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello lungo complessivamente 20 cm., di cui 8 di lama, aveva proposto appello contro la sentenza di condanna. La Corte di appello aveva definito il gravame con ordinanza. Nel testo dell'ordinanza di Cassazione il mezzo viene riqualificato come ricorso per cassazione, poiché la sentenza riguardava un reato contravvenzionale punito con sola pena pecuniaria ed era quindi impugnabile direttamente in Cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato lamentava l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe negato il beneficio valorizzando la presunta non minimale offensività della condotta, le caratteristiche dell'arma e il tentativo di sottrarsi al controllo nascondendosi. La Corte osserva però che le doglianze sono generiche e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, senza confrontarsi con i parametri applicativi dell'istituto e con la motivazione del Tribunale.

La decisione

La Corte qualifica l'originario appello come ricorso per cassazione, ma dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ritiene infatti corretta la motivazione del Tribunale sul diniego della particolare tenuità del fatto, perché la valutazione della condotta, della sua offensività e della spregiudicatezza dell'agente escludeva implicitamente che il fatto fosse tenue. Esclude anche la maturazione della prescrizione, richiamando l'irrilevanza del tempo successivo alla sentenza impugnata in caso di inammissibilità e l'operatività della sospensione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo applicabile ratione temporis. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    la sentenza di condanna per reato contravvenzionale punito con sola pena pecuniaria è impugnabile con ricorso diretto per cassazione e non con appello

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    esprime il favor impugnationis e impone la conservazione dell'atto, per cui l'erronea qualificazione del mezzo non comporta di per sé inammissibilità

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta; nel caso concreto è stata correttamente negata

  • art. 133, comma 1, c.p.

    funge da parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini della particolare tenuità

  • art. 159 c.p.

    richiamato per escludere la maturazione del termine massimo di prescrizione in ragione della sospensione applicabile nel testo vigente al tempo del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • L'erronea qualificazione dell'impugnazione non determina automaticamente l'inammissibilità se, per effetto del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, l'atto è comunque riconducibile a un mezzo di gravame astrattamente ammissibile.
  • Nel valutare la particolare tenuità del fatto il giudice deve considerare in modo congiunto le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, motivando sui criteri ritenuti decisivi.
  • Il diniego della non punibilità ex art. 131-bis c.p. può risultare adeguatamente motivato anche implicitamente, quando la qualificazione della condotta e delle sue modalità escluda già in modo chiaro la minima offensività.
  • Le censure che si limitano a sollecitare una diversa lettura delle emergenze di merito, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, sono inidonee a fondare un valido ricorso per cassazione.
  • In sede di declaratoria di inammissibilità, il tempo successivo alla sentenza impugnata non rileva ai fini della prescrizione e resta applicabile la disciplina sospensiva prevista dalla legge vigente al momento del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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