Cassazione Penale, Sentenza n. 12157/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per quattro motivi: 1) nullità della sentenza per presunta nullità/tardività del decreto di citazione e della notifica ex art.161, comma 4, c.p.p., con violazione del termine minimo di comparizione (contestazione che la notifica al difensore è stata effettuata senza preventiva ricerca ai sensi dell'art.157 c.p.p. e tardivamente rispetto al termine minimo); 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della destinazione ad uso personale vs spaccio, contestando la valorizzazione di elementi neutri e l'interpretazione del luogo di detenzione come indice di spaccio; 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 4) mancata applicazione del rito del patteggiamento proposto e contestazione del trattamento sanzionatorio compresa l'esclusione di attenuanti generiche e del lucro di speciale tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in via principale sul tema del rispetto del termine minimo di comparizione in appello. Ha chiarito che la modifica introdotta dall'art.34, comma 1, lett.g) del d.lgs. n.150/2022 (elevazione a 40 giorni dell'art.601 c.p.p.) è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e non è stata differita dalla disciplina transitoria richiamata; conseguentemente la notifica contestata è stata valutata non conforme ai termini previsti dalla nuova normativa. Alla luce di ciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.
Norme richiamate
art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata come reato contestato (illecito sugli stupefacenti); la Cassazione non ha modificato l'accertamento sostanziale relativo a tale norma, avendo deciso per vizi processuali.
art. 601, comma 3 (e comma 5 menzionato) cod. proc. pen.
La modifica che eleva a 40 giorni il termine minimo di comparizione in appello (novellata dalla riforma) è ritenuta subito applicabile dall'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022); la violazione di tale termine può determinare nullità/tardività della notifica e vizio della sentenza.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla notifica al difensore; la Corte d'appello aveva considerato la notifica ex art.161 non corretta se eseguita senza aver prima effettuato la ricerca del destinatario ai luoghi di cui all'art.157 c.p.p.
Norma richiamata come limite alla possibilità di notificare al difensore senza preventiva ricerca del destinatario nei luoghi previsti; la mancata osservanza incide sulla validità della citazione.
art.34, comma 1, lett.g) d.lgs. n.150/2022
Norma che ha modificato il termine di comparizione elevandolo a 40 giorni; la Cassazione ha ritenuto questa modifica entrata in vigore il 30/12/2022 e applicabile alle impugnazioni successive.
art. 94, comma 2 d.lgs. n.150/2022
Norma transitoria che disciplina l'entrata in vigore delle modifiche e l'ultrattività di alcune disposizioni emergenziali; la Cassazione ha interpretato letteralmente tale norma ritenendo che non differisca l'entrata in vigore del termine di comparizione a 40 giorni.
Disciplina del rito emergenziale (trattazione cartolare/orale) richiamata dalla transitoria; la Corte ha distinto la materia della trattazione dal termine di comparizione, ritenendo che la disciplina emergenziale non comprenda il differimento del termine di comparizione.
Massime di principio
- La modifica normativa che aumenta il termine minimo per la comparizione in appello (es. da 20 a 40 giorni) è applicabile dalla data di entrata in vigore della novella, salvo espressa disposizione transitoria che la differisca; incertezza normativa va risolta per lettura letterale delle disposizioni transitorie.
- La notifica del decreto di citazione deve rispettare le regole e i termini di legge: notifiche eseguite senza preventiva ricerca del destinatario nei luoghi indicati dall'art.157 c.p.p. o tardive rispetto al termine minimo possono determinare nullità della sentenza di impugnazione.
- La disciplina emergenziale sulla trattazione (rito cartolare/orale) è distinta dalla determinazione del termine di comparizione: l'una può rimanere in vigore senza escludere l'entrata in vigore delle modifiche sui termini procedurali, se non espressamente differite.
- In giudizi su stupefacenti, la valutazione tra destinazione ad uso personale e spaccio richiede motivazione logica su elementi fattuali (quantitativi, luogo, modalità, distanza da residenza); valorizzare elementi neutri può essere motivo di censura in sede di impugnazione.
- La mancata applicazione del rito del patteggiamento o l'esclusione di attenuanti (es. particolare tenuità, attenuanti generiche, lucro di speciale tenuità) deve essere adeguatamente motivata; in mancanza, può costituire motivo di annullamento o revisione.
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