Cassazione Penale, Ordinanza n. 34193/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 7 gennaio 2026 della Corte d’appello di Milano, conforme alla decisione di primo grado. Con il primo motivo ha dedotto, in modo generico, l’insussistenza del dolo specifico del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la condotta non fosse finalizzata a impedire il compimento di un atto d’ufficio. La sentenza impugnata aveva ritenuto che, durante un intervento nel Pronto soccorso volto a riportare la calma, l’imputato non si fosse limitato a frapporsi tra gli operanti e un amico, ma avesse anche spintonato i pubblici ufficiali. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena e, in particolare, l’aumento di quindici giorni di reclusione per il reato satellite nell’ambito della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con le motivazioni conformi dei giudici di merito, che avevano descritto la condotta violenta e individuato nell’intervento degli operatori di pubblica sicurezza un atto d’ufficio. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la graduazione della pena, compresi gli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e l’aumento contenuto di quindici giorni era adeguatamente giustificato dalla valutazione del turbamento arrecato all’atto d’ufficio e alla libertà morale dei pubblici ufficiali. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
ha usato anche violenza (spintoni) verso i pubblici ufficiali, mentre costoro stavano provando a riportare la calma all'interno del Pronto soccorso all'interno del quale il ricorrente e l'amico stavano tenendo comportamenti molesti (essendo tale attività un atto d'ufficio dei pubblici ufficiali, quali operatori di pubblica sicurezza)
La condotta violenta diretta contro gli operanti, mentre questi compiono l’attività di servizio volta a riportare la calma, è stata ritenuta idonea a integrare la resistenza a pubblico ufficiale e a smentire la dedotta assenza di finalizzazione a impedire un atto d’ufficio.
in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Nel reato continuato, la misura degli aumenti per i reati satellite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; per aumenti contenuti è sufficiente una motivazione sintetica, purché ancorata alla gravità dei fatti o ai criteri di commisurazione della pena.
in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
I criteri dell’art. 133 c.p. possono fondare anche una motivazione sintetica dell’aumento per un reato satellite, quando la misura dell’aumento è contenuta.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- La contestazione del dolo specifico di impedire un atto d’ufficio è inammissibile se formulata genericamente e senza confrontarsi con le motivazioni di merito che descrivono una condotta violenta contro pubblici ufficiali impegnati in un’attività di servizio.
- Nel reato continuato, la determinazione degli aumenti per i reati satellite rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando l’aumento è contenuto, l’obbligo di motivazione può essere assolto sinteticamente richiamando la gravità dei fatti o i criteri dell’art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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