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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35852/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione lamentava: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. per presunta errata ammissione della parte civile WWF, segnalando incongruenze tra due procedimenti riuniti (proc. nn. 17692/17 e 12583/17) e mancato confronto con un'ordinanza di esclusione anteriormente adottata; (2) vizio di motivazione e applicazione di legge relativamente al reato di cui all'art. 349 c.p. (contestando che Liccardi fosse autorizzato a rimuovere i sigilli e dunque il fatto non configurerebbe il reato); (3) violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento della pena a titolo di continuazione rispetto alla prima sentenza, nonché richiesta di declarare la prescrizione delle contravvenzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità e ha confermato la correttezza del percorso motivazionale della Corte di appello (in particolare rispetto alla legittimazione del WWF quale parte civile, richiamando orientamento consolidato). Sull'art. 349 c.p. la Corte ha rilevato che i fatti accertati (Liccardi sorpreso mentre effettuava riparazioni circondato da arnesi) non coincidevano con la versione difensiva di semplice regolarizzazione; pertanto la responsabilità deve essere confermata. Quanto alla presunta reformatio in peius, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato quale fosse la ripartizione dell'aumento sanzionatorio operata in primo grado, rendendo impossibile l'accoglimento della censura. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    La Corte richiede censure specifiche e motivate; argomentazioni generiche o prive di precisazioni sul punto impugnato sono inammissibili.

  • art. 349 cod. pen.

    La valutazione della sussistenza del reato deve fondarsi sui fatti accertati; l'autorizzazione a rimuovere sigilli va verificata nel concreto e non presume l'assenza del reato se il comportamento del soggetto eccede i limiti autorizzati.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    art. 81 c.p., comma finale (continuazione)

    Il computo dell'aumento per continuazione deve risultare dagli atti e, in caso di impugnazione, il ricorrente ha l'onere di dimostrare la specifica ripartizione che renderebbe illegittimo l'aumento; senza dati precisi la censura non è apprezzabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In presenza di inammissibilità del ricorso, se non sussistono elementi di colpa grave nella proposizione, il ricorrente è comunque tenuto alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come qui quantificata in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, Bonanno, Rv. 269349

    La Corte conferma l'indirizzo per cui le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile iure proprio nei reati ambientali, sia per interesse della personalità connesso a finalità statutarie sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Corte cost., sent. 13/06/2000, n.186

    Richiamata per i principi relativi all'onere delle spese e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione richiede censure precise e circostanziate: argomenti generici non superano il filtro di ammissibilità.
  • Le associazioni ambientaliste possono legittimamente costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali (anche iure proprio), salvo specifiche e fondate ragioni di esclusione.
  • Quando si contesta l'esistenza di un reato fondandosi su una presunta autorizzazione a compiere atti (es. rimozione dei sigilli), occorre provare che l'attività rientrava nei limiti dell'autorizzazione; il comportamento concreto accertato dal giudice di merito prevale sull'affermazione difensiva non comprovata.
  • Per contestare un aumento della pena per continuazione (divieto di reformatio in peius), il ricorrente deve dimostrare concretamente la ripartizione delle singole pene nella sentenza di primo grado; senza tale verifica la censura non può essere accolta.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende, salvo prova di comportamento colposo nella proposizione dell'atto.

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