Cassazione Penale, Ordinanza n. 00972/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse del condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra tre sentenze di condanna pronunciate in momenti diversi da tribunale di primo grado e corte di appello. Il ricorso deduceva un unico vizio di motivazione, lamentando che il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente spiegato il diniego e non avrebbe valorizzato correttamente gli elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso: identità della fattispecie penale, del bene giuridico tutelato, delle modalità della condotta e distanza temporale contenuta tra i fatti. La doglianza era formulata con riferimento agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse effettivamente esaminato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e avesse motivato in modo completo e congruo l'esclusione della continuazione, evidenziando che la mera identità o somiglianza dei reati e la contiguità temporale non bastano, in presenza del tipo di reati commessi, a dimostrare una unitaria preordinazione. Ha inoltre osservato che i motivi di ricorso erano generici e non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma richiamata come parametro per il riconoscimento della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso
norma richiamata quale base procedurale dell'istanza in executivis per il riconoscimento della continuazione
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la regola secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità richiede la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione sulla continuazione, il giudice deve verificare la sussistenza di indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, ma può escluderla con motivazione congrua anche quando i reati siano omogenei e commessi a distanza temporale relativamente contenuta.
- L'identità o somiglianza del titolo di reato, del bene giuridico tutelato e delle modalità della condotta non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione, se la valutazione complessiva delle vicende processuali non consente di desumere una preordinazione unitaria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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