Cassazione Penale, Ordinanza n. 35480/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i motivi erano in larga parte meramente reiterativi di quelli già esaminati e respinti in appello, privi di un confronto puntuale con la motivazione impugnata o manifestamente infondati. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per il delitto di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio. Uno dei ricorrenti ha censurato, in modo ritenuto apodittico, l'utilizzo da parte dei giudici di merito di telefonate che assumerebbe prive di rilievo probatorio, senza specificare quali conversazioni e senza confrontarsi con la motivazione di primo grado che ne riportava numerose. L'altro ricorrente ha dedotto: a) un vizio relativo al tempus commissi delicti rispetto al capo d'imputazione, sostenendo che la condotta fosse precedente al periodo contestato; b) l'erronea mancata riqualificazione del fatto nel regime di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; c) la questione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi reiterativi o comunque non confrontati specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e il secondo motivo del secondo ricorrente manifestamente infondato per la descrizione di un'attività di spaccio abituale, frequente e rivolta a numerosi acquirenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio confermata in appello
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente ma ritenuta non configurabile, in presenza di abitualità ed elevata frequenza dello spaccio verso numerosi acquirenti
norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già affrontate e confutate dalla sentenza impugnata, senza un confronto specifico e puntuale con la motivazione di merito.
- Le doglianze che contestano l'utilizzo di elementi probatori devono indicare in modo preciso quali siano gli specifici elementi censurati e perché sarebbero privi di rilievo; una critica generica e apodittica non supera il vaglio di ammissibilità.
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti è incompatibile con una condotta caratterizzata da abitualità, elevata frequenza delle cessioni e pluralità di acquirenti.
- La censura sul tempus commissi delicti è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che abbia già esaminato il tema e chiarito la coerenza del fatto contestato con il capo d'imputazione.
- La questione della recidiva, per essere utilmente dedotta in cassazione, richiede un confronto con gli argomenti giuridici e fattuali spesi dal giudice di merito; altrimenti il motivo è destinato al rigetto o all'inammissibilità.
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