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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12020/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

L'avvocato ricorrente aveva promosso un giudizio risarcitorio nei confronti di una società, deducendo condotte asseritamente illecite e chiedendo il ristoro dei danni. Nel corso del giudizio di primo grado si era verificato un evento interruttivo che aveva riguardato la sua persona, a seguito di sospensione dall'esercizio della professione forense. Il Tribunale aveva poi dichiarato l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di legge e aveva posto le spese di primo grado a carico dell'attore, limitatamente alle fasi svolte prima dell'interruzione. In appello, il ricorrente contestava: l'erronea qualificazione dell'atto depositato dalla società come istanza di estinzione e non come riassunzione; l'erronea applicazione degli artt. 91 e 310 c.p.c. in punto spese, sostenendo che, essendo il giudizio estinto, le spese dovessero restare a carico di chi le aveva anticipate e che non potesse essergli addebitata la mancata riassunzione; la mancata condanna della controparte per lite temeraria. La Corte di appello aveva respinto il gravame; il ricorso per cassazione censurava soprattutto la statuizione sulle spese e la disciplina dell'estinzione del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso nei limiti della motivazione, dichiarando assorbito il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, stabilendo che le spese del primo grado restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, senza porre quelle di primo grado a carico dell'attore. Ha inoltre condannato la società resistente al pagamento delle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, con distrazione. Ha escluso, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della società resistente, non ravvisando mala fede o colpa grave nella sua difesa.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    L'evento che colpisce la parte può determinare l'interruzione automatica del processo.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine trimestrale per la riassunzione decorre dall'interruzione e, se inutilmente spirato, conduce all'estinzione del processo.

  • art. 307 c.p.c.

    L'estinzione per mancata riassunzione nel termine è ricondotta alle ipotesi di inattività delle parti, senza che rilevi la causa dell'interruzione.

  • art. 310 c.p.c.

    "le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"

    La regola sulle spese del processo estinto si applica, nel giudizio ordinario di cognizione, alle varie ipotesi di estinzione salvo la rinuncia agli atti; se non vi è controversia sulla estinzione, non opera il criterio della soccombenza per le spese anteriori all'evento interruttivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza opera solo per le spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione quando sulla stessa vi sia controversia decisa con sentenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese nei casi in cui la controversia sull'estinzione sia decisa con sentenza.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave; nella specie tali presupposti sono stati esclusi.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    I motivi sono stati ritenuti ammissibili perché consentivano di comprendere i fatti essenziali della causa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge con riferimento alla disciplina dell'interruzione, estinzione del processo e regolazione delle spese.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Accolta la censura e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa era stata inizialmente proposta per la definizione accelerata del ricorso.

  • art. 83 del d.l. n. 18/2020

    Le sospensioni processuali emergenziali Covid-19 hanno inciso sulla decorrenza del termine di riassunzione.

Massime di principio

  • L'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di legge rientra tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti e non richiede, ai fini della disciplina delle spese, l'accertamento della causa dell'evento interruttivo.
  • Quando il giudizio si estingue senza che vi sia una controversia specifica sulla declaratoria di estinzione, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non si applica il criterio della soccombenza alle fasi anteriori all'evento interruttivo.
  • Se il giudice decide con sentenza una vera controversia sull'estinzione del processo, il regime delle spese per la sola questione dell'estinzione segue i principi degli artt. 91 e 92 c.p.c., ma ciò non consente di spostare sulle parti soccombenti le spese già maturate prima dell'evento interruttivo.
  • Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non è sufficiente la mera soccombenza, occorrendo la prova di mala fede o colpa grave.
  • In sede di legittimità, la causa può essere decisa nel merito senza rinvio quando la questione è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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