Cassazione Penale, Sentenza n. 18235/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 625 cod. pen. (destrezza) poiché l'imputato avrebbe approfittato di una momentanea distrazione non provocata da lui; (2) violazione del principio ne bis in idem e errata applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. nel calcolo della prescrizione avendo considerato la recidiva nel computo dei termini prescrizionali; (3) errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. e dei criteri per la recidiva infraquinquennale, sostenendo che ai fini del limite previsto dall'art. 99 debba considerarsi solo l'ultima condanna e che il reato si sia estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata; (4) motivazione apparente in ordine alla negata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso privo di merito rispetto alle censure di diritto e di motivazione, dichiarando però l'estinzione del reato per prescrizione. In particolare: il primo motivo è stato respinto perché i giudici di merito hanno adeguatamente ricostruito una condotta riconducibile alla destrezza; i motivi relativi alla prescrizione sono stati esaminati e ritenuti infondati rispetto alle censure svolte, ma la Corte ha calcolato il termine prescrizionale tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e dell'aumento previsto dall'art. 161, arrivando a ritenere decorso il termine di prescrizione (termine di anni 12), con scadenza il 24/01/2022. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Non è stata disposta l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. poiché non sussistono atti dagli elementi ictu oculi che escludano il fatto o la responsabilità.
Norme richiamate
La Corte ha confermato l'applicazione della circostanza aggravante della destrezza ritenendo che la condotta descritta (manovre abilmente atte a sorprendere il detentore della res) integri la fattispecie anche se la vittima non ha perduto del tutto la visione della borsa
Richiamato come riferimento alla fattispecie base del furto; l'art. 625 aggrava la pena prevista per il furto
La recidiva ad effetto speciale incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo; la Corte ha ritenuto corretto aumentare la pena di riferimento ai fini della prescrizione in presenza di circostanze speciali
Gli atti interruttivi e l'aumento per effetto dell'art. 161 sono rilevanti anche sul termine massimo di prescrizione; la Corte ha computato l'aumento della metà ai fini del termine prescrizionale
Il limite quantitativo previsto dall'ultimo comma si applica considerando il cumulo delle pene risultanti da tutte le condanne pregresse: la Corte ha ritenuto che tutte le condanne anteriori concorrano alla determinazione del limite
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La pronuncia di assoluzione in caso di estinzione del reato è possibile solo quando dagli atti emerga in modo ictu oculi l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; la Corte ha escluso tale situazione nel caso di specie
art. 506, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
I vizi di motivazione indicati non sono denunciabili in cassazione quale questione di diritto: per far valere una motivazione carente occorre dedurre la violazione di legge
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma processuale speciale sulla fase di cassazione in epoca di misure emergenziali: è stata richiamata in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alla presentazione della requisitoria scritta
Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
La Corte ha ritenuto che la tutela prevista non investa l'istituto della prescrizione; la sentenza Zolotoukhin non impedisce di considerare la recidiva nell'ambito del calcolo prescrizionale
Massime di principio
- Per la qualificazione della destrezza non è necessario che la vittima abbia perso totalmente di vista l'oggetto: condotte astute, ingannevoli o idonee a eludere la sorveglianza possono giustificare l'aggravante
- La recidiva ad effetto speciale incide sul calcolo della prescrizione aumentando il termine minimo (art.157) e, in presenza di atti interruttivi, anche il termine massimo (art.161); ciò non configura ne bis in idem sostanziale
- Ai fini della recidiva infraquinquennale il dies a quo è il passaggio in giudicato della sentenza precedente; dunque il quinquennio si calcola dalla definitiva della condanna presupposto
- Il limite quantitativo previsto dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen. va determinato considerando il cumulo delle pene di tutte le condanne pregresse rilevanti, non solo l'ultima
- In cassazione i vizi di motivazione devono essere trasformati in specifiche doglianze di violazione di legge: non è ammesso limitarsi a censurare la motivazione come tale quando si tratta di questioni di diritto
- L'estinzione del reato per prescrizione determina in genere l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio; l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, è possibile solo quando gli atti mostrino inequivocabilmente l'inesistenza del fatto o l'innocenza
- In presenza di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, per il calcolo della prescrizione si deve tener conto dell'aumento massimo risultante dalla disciplina sul cumulo delle circostanze, nell'ambito dei limiti previsti dall'art.99
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