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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04207/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il Fondo Edifici di Culto chiedeva, nei confronti dell'ente previdenziale subentrato all'INPDAP, l'accertamento della proprietà della Chiesa di San Pietro in Vineis, sita in Anagni e collocata all'interno del convitto Principe di Piemonte, con conseguente condanna al rilascio del bene. Secondo il ricorrente, l'intero fabbricato era stato devoluto al demanio statale in forza delle leggi eversive del 1866 e poi trasferito al Comune di Anagni; tuttavia la chiesa, in quanto edificio di culto conservato a tale destinazione, sarebbe rimasta esclusa dalla cessione e quindi nella proprietà del Fondo. L'INPS resisteva sostenendo che la cessione al Comune aveva riguardato anche la chiesa e che essa non risultava più destinata al culto. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, denunciava violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., art. 2697 c.c., artt. 18, 20 e 25 l. n. 3036/1866, art. 831 c.c., artt. 6 e 8 l. n. 848/1929: il ricorrente contestava l'interpretazione dell'atto di cessione del 29 agosto 1877, la valutazione delle prove e la ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo che dalla clausola sull'apertura della porta e dal vincolo alle pie funzioni dovesse desumersi la destinazione al culto; inoltre censurava il ragionamento della Corte d'appello che aveva tratto dalla disciplina concordataria e dalla mancata menzione dell'art. 18 la prova della chiusura al culto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una diversa lettura dell'atto di cessione, osservando che il ricorrente non aveva dimostrato un vero errore di interpretazione dei canoni ermeneutici, ma solo contrapposto una propria lettura possibile a quella accolta dal giudice di merito. Ha inoltre giudicato infondata la doglianza sull'onere della prova: alla luce della disciplina sulle leggi eversive, della cessione dei fabbricati conventuali e dell'art. 831, comma 2, c.c., spettava al Fondo dimostrare che la chiesa fosse ancora aperta al culto pubblico e che, quindi, fosse rimasta sottratta alla cessione. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I canoni ermeneutici non risultano violati quando il giudice di merito adotta una lettura sistematica e plausibile delle clausole; in cassazione non è consentito sostituire una diversa interpretazione se quella prescelta è ragionevole.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la destinazione al culto pubblico della chiesa, quale fatto costitutivo della pretesa di esclusione dalla cessione, grava sulla parte che rivendica la persistenza del vincolo.

  • artt. 18, 20 e 25 legge 7 luglio 1866, n. 3036

    L'art. 20 consente la concessione ai comuni dei fabbricati conventuali soppressi; l'art. 18 esclude dalla devoluzione gli edifici di culto conservati a tale destinazione. La concessione dei fabbricati conventuali viene letta come attribuzione in proprietà, non solo in godimento.

  • art. 831 c.c.

    Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico non possono essere sottratti alla loro destinazione fino a cessazione conforme alle leggi applicabili; il vincolo opera indipendentemente dal proprietario, ma richiede prova dell'effettiva destinazione al culto pubblico.

  • artt. 6 e 8 legge 27 maggio 1929, n. 848

    La disciplina concordataria è richiamata per affermare che solo gli immobili effettivamente rientranti tra le chiese soggette alla retrocessione all'autorità ecclesiastica sarebbero stati toccati dalle disposizioni, mentre nel caso concreto la chiesa in questione non vi rientrava.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una clausola contrattuale o di cessione è suscettibile di più letture plausibili, la parte che propone in cassazione una diversa interpretazione non può limitarsi a contrapporre la propria lettura a quella del giudice di merito: deve dimostrare una reale violazione dei canoni ermeneutici.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere accolta se il giudice di merito ha correttamente individuato il fatto costitutivo da provare e la parte onerata non ha dimostrato l'esistenza del fatto che esclude l'applicazione della regola generale di devoluzione.
  • Per gli edifici di culto, il vincolo di destinazione richiede la prova dell'effettiva e persistente apertura al culto pubblico secondo l'ordinamento di riferimento; in mancanza di tale prova, l'immobile segue la disciplina ordinaria di trasferimento prevista dalle norme sulle soppressioni ecclesiastiche.
  • La concessione ai comuni dei fabbricati conventuali soppressi, prevista dalla legislazione eversiva, è interpretata come attribuzione della proprietà e non come mero godimento, con conseguente irrilevanza di una prova ulteriore dell'acquisto derivativo da parte dell'ente locale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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