Cassazione Civile, Ordinanza n. 40837/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva agito davanti al tribunale per ottenere il pagamento del saldo dei compensi maturati per l’attività difensiva prestata in un giudizio relativo a indennità di occupazione di un fondo e risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che le somme già corrisposte dall’ente cliente fossero superiori al dovuto, dopo aver liquidato diritti e onorari secondo le tariffe applicabili. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la nullità della costituzione in giudizio del convenuto per avere depositato una comparsa riferita ad altro procedimento tra le stesse parti; in secondo luogo ha denunciato la violazione delle norme tariffarie professionali, sostenendo che il tribunale avesse liquidato i compensi in modo errato, senza indicare analiticamente le attività escluse, applicando criteri non corretti, valorizzando in modo incongruo il valore della causa e omettendo di considerare tutte le prestazioni svolte e i risultati conseguiti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata sia la censura di omessa pronuncia sulla nullità della costituzione del resistente sia la stessa deduzione nel merito, perché l’atto di costituzione era comunque riferibile al giudizio in esame. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo: ha escluso che il tribunale avesse fatto riferimento alla liquidazione delle spese processuali della causa principale, ha ritenuto corretta in linea generale l’applicazione delle tariffe e del valore della controversia, ma ha censurato il mancato esame e la mancata verifica di alcune specifiche prestazioni indicate nella nota spese che erano pienamente corrispondenti a voci tariffarie. Per tali voci il giudice di merito doveva accertare l’effettivo svolgimento o eventuali duplicazioni. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al tribunale in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La controversia sulle spettanze giudiziali dell’avvocato resta soggetta al rito speciale richiamato dalla normativa di settore.
La domanda del professionista per il pagamento delle competenze giudiziali rientra nel rito previsto per tali controversie anche se il cliente contesta l’an debeatur o l’esistenza del rapporto.
La forma introduttiva del giudizio non muta la disciplina processuale speciale della controversia sulle spettanze dell’avvocato.
Se il convenuto propone domande eccedenti la competenza del giudice adito, può operare il meccanismo di trattazione e spostamento della competenza previsto da tali norme.
L’omessa pronuncia rileva per le domande di merito, non per mere eccezioni processuali la cui mancata trattazione può incidere solo se la soluzione implicitamente data è giuridicamente errata.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per omessa pronuncia è stata ritenuta infondata quanto al primo motivo.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata invocata per denunciare l’erronea applicazione delle tariffe professionali e dei criteri di liquidazione dei compensi.
artt. 1, 2, 5, comma terzo, e 6 D.M. 585/1994
I diritti e gli onorari vanno liquidati secondo le attività effettivamente svolte e secondo i criteri tariffari vigenti, potendosi considerare i risultati solo come elemento discrezionale di valutazione.
artt. 1, 2, 5, comma terzo, e 6 D.M. 127/2004
Per gli onorari a carico del cliente il giudice può tenere conto, oltre ai criteri tariffari, anche dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti, ma la mancata considerazione di tale dato non integra di per sé violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie per il pagamento delle spettanze dell’avvocato, la contestazione del cliente sull’esistenza del rapporto o sul quantum non esclude l’applicazione del rito speciale previsto dalla normativa di settore.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito; la mancata trattazione di una mera eccezione processuale non determina automaticamente nullità della sentenza, salvo che la soluzione implicitamente adottata sia giuridicamente errata.
- In sede di liquidazione dei compensi professionali il giudice deve distinguere le singole attività indicate in parcella, verificando l’effettivo svolgimento di quelle contestate e l’eventuale duplicazione di prestazioni già remunerate.
- Le voci tariffarie pienamente corrispondenti alle attività dedotte non possono essere escluse senza un effettivo riscontro in fatto; la liquidazione non può risolversi in un rigetto generico della nota spese.
- Il valore della causa e la complessità dell’attività difensiva sono apprezzamenti di merito sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione apparente, non per una mera diversa valutazione dell’importo dovuto.
- Il parametro dei risultati conseguiti e dei vantaggi ottenuti dal cliente può incidere sulla liquidazione degli onorari solo come criterio discrezionale di valutazione, non come elemento la cui mancata considerazione integri automaticamente violazione di legge.
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