Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la motivazione della Corte d'appello in ordine alla data di consumazione del reato di ricettazione e chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. In particolare sostiene che, applicando il principio del "favor rei", la data di inizio del termine prescrizionale avrebbe dovuto essere anticipata di almeno un mese rispetto al sequestro (28 novembre 2015), perché la merce contraffatta era costituita essenzialmente da calzature estive trovate in novembre, il che suggerirebbe una ricezione anteriore. Se la data fosse stata così anticipata, il termine decennale di prescrizione sarebbe decorso nel corso del giudizio di appello, comportando l'estinzione del reato prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che, in mancanza di accertamento della data del reato presupposto, la Corte territoriale ha correttamente fatto risalire la ricettazione al giorno del sequestro (28 novembre 2015) e quindi il termine massimo di prescrizione di dieci anni è decorso dopo la sentenza di secondo grado. La Cassazione ha ritenuto che il principio del "favor rei" opera solo in presenza di incertezza assoluta sulla data di commissione o sull'inizio del termine prescrizionale; qui tale incertezza poteva essere eliminata mediante deduzioni logiche legittime. La Corte d'appello ha inoltre motivato come inverosimile e non supportata da elementi fattuali la tesi difensiva di una ricezione della merce più di un mese e mezzo prima del sequestro. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, la sentenza impugnata è passata in giudicato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al capo A (detenzione ai fini di commercio di prodotti con marchi contraffatti). La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine a tale reato nei confronti degli imputati.
principio del "favor rei"
Il principio invocato dalla difesa opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o sull'inizio del termine di prescrizione; non si applica quando la data può essere individuata mediante deduzioni logiche e ragionevoli, come ritenuto dalle Sez. penali citate dalla Corte.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma a favore della Cassa delle Ammende, in mancanza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il principio del "favor rei" va applicato solo quando sussiste una incertezza assoluta sulla data di inizio della prescrizione; se è possibile eliminare l'incertezza con deduzioni logiche e ragionevoli la data può essere fissata dalla corte.
- In mancanza di elementi probatori specifici che supportino una data antecedente, il momento della rilevazione/sequestro dei beni contraffatti è criterio corretto e legittimo per fissare la consumazione della ricettazione.
- La difesa che intenda anticipare la data di commissione per far valere la prescrizione deve fornire elementi fattuali concreti e non solo ipotesi basate su ragioni economiche o sulla natura stagionale della merce.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce ulteriori accertamenti sulle cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione) e fa acquisire alla sentenza impugnata lo status di cosa giudicata; il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le deduzioni logiche e le valutazioni di verosimiglianza operate dalla corte territoriale, se motivate e non manifestamente illogiche, sono resistenti al sindacato di legittimità in Cassazione quando il ricorso non metta in luce un vizio di diritto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17576/2026 del 15/05/2026
- Sentenza penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17578/2026 del 15/05/2026
- Sentenza penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17579/2026 del 15/05/2026
- Sentenza penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17580/2026 del 15/05/2026
- Sentenza penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17581/2026 del 15/05/2026
- Sentenza penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17584/2026 del 15/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →