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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15137/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per tassa di possesso relativi ad anni diversi e a due veicoli, impugnati dal contribuente perché, secondo quanto dedotto, i veicoli erano stati venduti. Dopo una complessa sequenza processuale, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'ente impositore in sede di revocazione e aveva revocato la precedente decisione favorevole al contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 395, primo comma, c.p.c., perché sarebbe stata revocata una sentenza non più esistente, essendo stata già annullata dalla sentenza di appello poi cassata dalla Cassazione con decisione nel merito; (2) violazione dell'art. 64, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 395, primo comma, n. 2, c.p.c., per mancanza del presupposto del riconoscimento della falsità delle prove utilizzate; (3) censura sulle spese di lite per asserita errata applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992. La Regione ha resistito e proposto ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la sentenza oggetto di revocazione fosse già venuta meno per effetto della precedente sentenza di appello e che la successiva cassazione di quest'ultima, avvenuta con decisione nel merito, non avesse fatto rivivere la sentenza di primo grado. Ne ha tratto la conseguenza che il giudizio di revocazione era ormai privo di oggetto e quindi estinto. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e ha compensato integralmente le spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, c.p.c.

    La revocazione presuppone un provvedimento esistente e ancora idoneo a costituire l'oggetto dell'impugnazione; se la decisione è già stata caducata da altra impugnazione, il rimedio non può essere utilmente coltivato su quel provvedimento.

  • art. 64, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la revocazione è ammessa nei limiti previsti dalla norma, ma resta soggetta alla sopravvenuta caducazione del provvedimento impugnato per effetto delle impugnazioni ordinarie.

  • art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Il motivo di revocazione per falsità della prova richiede il presupposto dell'accertamento della falsità; in difetto di tale presupposto la censura non può trovare accoglimento, ma nella specie è rimasta assorbita.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente ai fini delle spese di lite; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente ai fini delle spese di lite; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 372 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente per contestare l'ammissibilità del controricorso e dei documenti prodotti, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale profilo.

  • art. 398, ultimo comma, c.p.c.

    È richiamato come strumento per chiedere la sospensione del giudizio di revocazione al fine di neutralizzare il rischio derivante dalla pendenza delle impugnazioni ordinarie.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Opera il rinvio alle norme del codice di procedura civile, rendendo applicabile nel processo tributario la disciplina sulla sospensione della revocazione.

  • art. 65 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte osserva che la sospensione ex art. 398 c.p.c. non è incompatibile con le istanze cautelari previste nel processo tributario.

Massime di principio

  • La revocazione non può essere decisa utilmente quando il provvedimento impugnato sia già stato caducato da un'impugnazione ordinaria: viene meno l'oggetto stesso del gravame e si determina difetto sopravvenuto di interesse.
  • La cassazione della sentenza di appello non comporta automaticamente la reviviscenza della sentenza di primo grado, soprattutto quando la Corte di cassazione abbia deciso nel merito la controversia, sostituendo una decisione definitiva sul rapporto sostanziale.
  • Nel concorso tra revocazione e impugnazioni ordinarie, la parte interessata deve attivarsi per evitare la perdita di oggetto del rimedio, anche mediante la richiesta di sospensione del giudizio di revocazione.
  • Quando il motivo accolto travolge il provvedimento impugnato per difetto originario o sopravvenuto di oggetto, restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la definizione della lite sia impedita dalla sopravvenuta caducazione dell'atto impugnato e ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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